Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace se il ricorso principale è inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 6886 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., senza che rilevi la sua eventuale fondatezza. Il giudice di legittimità, nel valutare l’ammissibilità dei motivi di ricorso, deve verificare che la censura prospettata sia effettivamente riconducibile a uno dei vizi tassativamente elencati dall’art. 360 c.p.c., non essendo consentito allungare i confini di tali vizi per adattarli a doglianze di merito. In particolare, la dedotta violazione di una norma di diritto che non è stata applicata dal giudice di merito e che non era applicabile al caso di specie è inammissibile. Contestualmente, l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ricorre solo quando il giudice non si pronunci su una domanda, e non già quando una domanda venga rigettata nel merito, atteso che il vizio non può riguardare le singole ragioni poste a sostegno della domanda stessa.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per il pagamento di corrispettivi per servizi di gestione condominiale. Il condominio aveva proposto opposizione, parzialmente accolta dal tribunale, e la sentenza era stata confermata dalla corte d’appello. Contro tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione, mentre il condominio aveva resistito con controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i quattro motivi del ricorso principale, dichiarandoli tutti inammissibili. Quanto al primo motivo, la società aveva denunciato un vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha rilevato l’impedimento derivante dalla doppia decisione conforme e ha chiarito che la prospettata “particolare natura giuridica” dell’autosilo costituisce una valutazione in diritto e non un fatto, non potendo essere ricondotta ad alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.

Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 165 del d.lgs. n. 50/2016, è stato ritenuto inammissibile in quanto la norma non era stata considerata dalla sentenza impugnata e non poteva trovare applicazione a fatti e contratti anteriori alla sua entrata in vigore. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di un accordo per fatti concludenti basato sui pagamenti spontanei del 2009-2010, non precisando la ricorrente il prezzo unitario applicato e non avendo la stessa interesse a sostenere la conclusione di un accordo su un importo minore di quello riconosciuto.

Il terzo motivo, concernente il vizio di motivazione, è stato respinto perché la società aveva censurato una motivazione “insufficiente”, ormai non più sindacabile in sede di legittimità dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, che ha limitato il controllo alla sola ipotesi di motivazione apparente. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto la ricorrente aveva confuso il rigetto parziale della domanda con l’omessa pronuncia, che ricorre solo quando il giudice non prende in considerazione la domanda stessa.

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’inefficacia del ricorso incidentale, rilevando che lo stesso era stato notificato tardivamente rispetto al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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