Operazioni soggettivamente inesistenti e onere probatorio dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 7851 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare la compartecipazione consapevole del contribuente alla frode, essendo sufficiente dimostrare la conoscibilità, da parte di un operatore avveduto, della natura fraudolenta dell’operazione, anche attraverso presunzioni semplici e indizi attendibili. Grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell’adozione di ogni cautela ragionevolmente esigibile. Il raddoppio dei termini di accertamento, per gli atti emessi dopo il 2 settembre 2015, è subordinato alla verifica dell’effettiva presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario di decadenza, secondo la disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015.
Il Fatto
Alla società contribuente erano stati notificati due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità di fatture per presunte operazioni soggettivamente inesistenti, accertando una maggiore imposta dovuta. La società proponeva istanza di accertamento con adesione, che sortiva esito negativo. Impugnati gli avvisi, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze respingeva i ricorsi e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva l’appello della contribuente, che proponeva ricorso per cassazione in cinque motivi, deducendo, tra l’altro, la mancata applicazione della disciplina transitoria sul raddoppio dei termini e vizi di motivazione e di violazione di legge in ordine alla prova della frode.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di interruzione del giudizio, rilevando che la dichiarazione di fallimento di una parte non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, in quanto in tale sede opera il principio d’impulso d’ufficio, con la conseguente inapplicabilità degli eventi interruttivi previsti in via generale dalla legge.
Quanto al primo motivo, avente ad oggetto la carenza di motivazione della sentenza impugnata, la Corte lo ha dichiarato infondato, richiamando il consolidato principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammissibili censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. La sentenza della CTR non infrange tale soglia, lasciando cogliere la propria ratio decidendi.
In relazione al secondo motivo, concernente l’applicazione ratione temporis della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, la Corte ha rilevato che, essendo gli avvisi notificati dopo il 2 settembre 2015, trova applicazione la disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, che subordina il raddoppio alla verifica dell’effettiva presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario di decadenza. La CTR ha correttamente accertato che la denuncia penale risaliva al 2011, quindi anteriore allo spirare del termine, e la censura è stata rigettata. La nuova questione, relativa alla circostanza che la denuncia riguardasse solo l’emittente e non l’utilizzatore delle fatture, è stata dichiarata inammissibile per introduzione di un nuovo tema di indagine non dedotto nei gradi di merito, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.
Il terzo motivo, relativo alla mancata allegazione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, è stato rigettato, in quanto l’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 non impone all’Amministrazione l’onere di allegare gli atti richiamati, essendo sufficiente la riproduzione del loro contenuto essenziale nell’avviso di accertamento, come accertato dalla CTR.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha affermato che l’Amministrazione non deve provare la consapevole partecipazione del contribuente alla frode, ma solo la conoscibilità della natura fraudolenta dell’operazione secondo criteri di ordinaria diligenza. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, come la mancanza di sede della società cedente o l’immediatezza dei rapporti con una “cartiera”, spettando poi al contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell’adozione di tutte le cautele ragionevoli. Il quinto motivo è stato infine rigettato, in quanto la CTR ha correttamente applicato la presunzione di colpa di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre generica e priva di specificità è risultata la doglianza circa l’esistenza di eccezionali circostanze ex art. 7, comma 4, del medesimo d.lgs.
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Nota della Redazione
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