Effetto interruttivo permanente della prescrizione nelle esecuzioni pendenti al 1999 (Cass. civ. Sez. 3 n. 9343 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell’8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell’art. 1 della legge n. 302/1998, l’effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 1-bis del d.l. n. 64/1999, convertito in legge n. 134/1999, rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione, in deroga al terzo comma dell’art. 2945 cod. civ. Il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data della dichiarazione di estinzione, quale che sia stata la sua ragione. Ne consegue che l’atto di intervento spiegato dal creditore in una procedura esecutiva pendente conserva efficacia interruttiva permanente, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale soltanto dall’estinzione dell’esecuzione.
Il Fatto
Un debitore, oppostosi al precetto notificatogli dalla società cessionaria del credito, eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto di credito, ritenendo decorso il termine decennale dall’ultimo atto interruttivo, costituito dal pignoramento notificatogli nel 1999. Sosteneva che l’estinzione della procedura esecutiva, dichiarata nel 2010, avesse fatto venir meno l’effetto interruttivo permanente, con conseguente maturazione della prescrizione prima della notifica del precetto, avvenuta nell’ottobre 2010.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione. La Corte d’appello, adita dalla società creditrice, rigettava l’impugnazione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; gli eredi del debitore, nel frattempo deceduto, resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, in quanto strettamente connessi. La ricorrente deduceva, da un lato, il vizio di ultrapetizione per avere la Corte territoriale riformato d’ufficio un capo della sentenza di primo grado non impugnato, relativo all’efficacia interruttiva dell’atto di intervento spiegato dal creditore nei confronti di un coobbligato; dall’altro, la violazione dell’art. 1310 cod. civ. per la mancata estensione dell’effetto interruttivo al debitore oppignorante.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, espresso da Cass. n. 21733 del 2006, seguita da Cass. n. 4366 del 2018, secondo cui, nel regime transitorio della novella del 1999, l’effetto interruttivo della prescrizione assume carattere permanente, qualunque sia la causa di estinzione della procedura esecutiva, in deroga alla regola generale successivamente elaborata da Cass. n. 12239 del 2019 e da Cass., ord. n. 8217 del 2021.
La Corte ha precisato che, per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti all’8 settembre 1998, anche se estinti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 302/1998, l’effetto interruttivo rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione, a prescindere dalla ragione che l’ha determinata. Da tale data inizia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione. Nel caso di specie, l’atto di intervento del 1999 aveva conservato efficacia interruttiva permanente fino all’ordinanza del 19 marzo 2010, sicché il termine prescrizionale non era maturato alla data della notifica del precetto, avvenuta il 20 ottobre 2010.
Quanto al terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte lo ha ritenuto assorbito dall’accoglimento del primo motivo. L’ordinanza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, affinché provveda a un rinnovato scrutinio attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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