Assegno una tantum ai superstiti e requisito della vivenza a carico (Cass. civ. Sez. III n. 22762 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’assegno una tantum in favore dei superstiti del soggetto deceduto per patologie correlate a emotrasfusioni infette, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 210/1992, presuppone la sussistenza del requisito della vivenza a carico della vittima. Tale requisito non è stato abrogato dalla legge n. 238/1997, che ha ampliato la platea dei beneficiari e aumentato l’importo, ma non ha inciso sui presupposti costitutivi del diritto. La condizione di non autosufficienza economica del congiunto superstite può essere anche parziale: è sufficiente che il reddito del de cuius abbia concorso al sostentamento della famiglia, senza esserne l’unica fonte. Il requisito non è insito nel mero fatto della convivenza coniugale, poiché gli obblighi di assistenza e coabitazione ex art. 143 cod. civ. non certificano di per sé la dipendenza economica di un coniuge dall’altro.
Il Fatto
Il coniuge, già titolare dell’indennizzo previsto dall’art. 1 legge n. 210/1992 per i soggetti lesi da emotrasfusioni infette, era deceduto per insufficienza epatica acuta correlata a epatopatia HCV contratta a causa delle somministrazioni di sangue. Il superstite convenne in giudizio il Ministero della Salute davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, chiedendo la corresponsione dell’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 3, legge n. 210/1992.
Il primo giudice rigettò la domanda per difetto del requisito della vivenza a carico, non provato né allegato. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2495/2023, confermò il rigetto, escludendo sia la dedotta lesione del contraddittorio sia l’abrogazione del requisito. Il superstite ricorse per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. per avere il giudice di primo grado rilevato d’ufficio la questione della mancata allegazione del requisito senza assegnare termine per memorie, è dichiarato inammissibile. La ricorrente avrebbe dovuto riportare lo stralcio della memoria difensiva avversaria citato dalla Corte territoriale e indicare, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., la sede processuale dell’atto, per consentire il controllo di legittimità. La critica proposta solo con la memoria illustrativa non supplisce all’omissione, avendo la memoria funzione meramente illustrativa.
Sul secondo e terzo motivo, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 7 d.l. n. 548/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 641/1996, ha sostituito l’art. 2 della legge n. 210/1992, elevando l’importo dell’assegno e ampliando la platea degli aventi diritto, ma ha mantenuto la locuzione “soggetti a carico”. La legge n. 238/1997 non ha espunto il requisito, limitandosi a ribadire che i benefici spettano anche quando il reddito del de cuius non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia. L’art. 3, comma 145, legge n. 350/2003 ha poi uniformato i presupposti dell’assegno reversibile e dell’assegno una tantum.
La Corte ribadisce la funzione pubblicistica assistenziale delle provvidenze di cui al comma 3, distinta da quella riparatoria dell’indennizzo del comma 1, e dà continuità all’orientamento della Sezione lavoro (Cass. n. 11407/2018; Cass. n. 26842/2020): il diritto al ristoro poggia su una concezione di famiglia quale comunità di reciproco sostentamento. La precisazione in termini di dipendenza anche solo parziale esclude che il requisito sia insito nella mera convivenza, poiché gli obblighi ex art. 143 cod. civ. non bastano a certificare la non autosufficienza economica di ciascun coniuge.
Il quarto motivo, che denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., è dichiarato inammissibile: la censura contesta in realtà l’apprezzamento delle risultanze probatorie, sindacabile in sede di legittimità solo quando si contesti l’attribuzione dell’onere della prova a una parte diversa da quella gravata. Il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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