Responsabilità da provvedimento illegittimo e unitarietà della fattispecie risarcitoria (Cons. Stato n. 9618 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’ente locale per l’omissione imputabile al proprio funzionario rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando è riferita all’ente-apparato e non al dipendente, essendo il rapporto organico rimasto integro. In presenza di una domanda risarcitoria rivolta a due distinte amministrazioni, la riforma della statuizione sulla giurisdizione impone al giudice di appello di valutare la necessità di un riesame complessivo della vicenda, ove connotata da unitarietà. La responsabilità dell’amministrazione statale per provvedimento illegittimo presuppone la colpa, accertabile nel difetto di istruttoria che abbia reso la decadenza un atto meccanico. La definizione del quantum richiede l’accertamento delle quote di responsabilità di ciascun ente, con eventuale applicazione del concorso ex art. 2055 c.c.
Il Fatto
Il ricorrente, revisore dei conti di un ente locale, aveva proposto domanda risarcitoria nei confronti del Comune e del Ministero dell’economia e delle finanze per il pregiudizio subito a seguito della decadenza dal ruolo, adottata per asserita violazione dell’art. 1, commi 470 e 471, della legge n. 232/2016. Il provvedimento di decadenza era stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 15467 del 2022, passata in giudicato.
Il TAR Lazio, sez. II, con sentenza n. 8452 del 2024 aveva dichiarato inammissibile la domanda verso il Comune, sul rilievo che la condotta di quest’ultimo integrava un mero comportamento materiale, e aveva parzialmente accolto quella verso il Ministero, condannandolo al pagamento di euro 13.876,30 oltre accessori. Il Ministero ha impugnato la sentenza, censurando il difetto di giurisdizione, la sussistenza della colpa e la liquidazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo dell’illecito. Osserva che dalla sentenza n. 15467 del 2022 emerge un quadro fattuale che avrebbe imposto prudenza e ogni utile approfondimento sulle ragioni del mancato invio. Il revisore aveva redatto nei termini la certificazione, l’aveva trasmessa al responsabile finanziario dell’ente e ne aveva chiesto conferma, ricevendo rassicurazioni che si rivelavano poi errate. Il Ministero, dal canto suo, aveva sollecitato l’invio a un indirizzo riferito al precedente revisore.
Da ciò il Consiglio di Stato desume la sussistenza della colpa in capo all’amministrazione statale: la stessa non poteva limitarsi a dichiarare la decadenza in modo meccanico, ma doveva verificare concretamente i presupposti, comprese le eventuali circostanze giustificative. Il motivo è quindi rigettato e l’an della responsabilità verso il Ministero resta accertato in via definitiva.
Passando al primo motivo, il Collegio ritiene fondata la censura sul difetto di giurisdizione. A differenza di quanto affermato dal TAR, la domanda era rivolta all’ente locale e non al singolo soggetto agente: elemento che qualifica la pretesa come discendente da illegittima condotta omissiva del Comune, con conseguente giurisdizione amministrativa. Il funzionario comunale era stato investito di una sorta di delega, non prevista dalla disciplina dell’organo di revisione, in ragione della sua qualità di organo dell’ente ai sensi dell’art. 153 d.lgs. n. 267/2000. La responsabilità è quindi riferibile all’ente-apparato, non essendosi rotto il rapporto organico.
Riformata la statuizione in rito, il Collegio dispone l’annullamento parziale della sentenza e il rinvio al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., affinché valuti gli elementi costitutivi dell’illecito in capo al Comune e, ove ne accerti la responsabilità unitamente a quella del Ministero, le relative quote e il quantum risarcitorio. Il terzo motivo, involgente la quantificazione, è dichiarato improcedibile allo stato, presupponendo il giudizio sulla responsabilità anche del Comune. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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