La liquidazione onnicomprensiva delle spese di lite viola i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2051 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È erronea, nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.), la liquidazione delle spese processuali effettuata in modo onnicomprensivo, unitario e non specifico per ciascuna delle diverse fasi e dei diversi gradi di giudizio. La liquidazione non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e onorari di avvocato, dovendo essere eseguita in modo da consentire alla parte interessata di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle e di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe. La parte che impugna per cassazione la liquidazione per pretesa violazione dei minimi tariffari ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi in relazione ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore. In caso di liquidazione per più gradi del giudizio, il giudice è tenuto a distinguere quanto imputato a ciascun grado.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia aveva omologato l’accertamento del requisito sanitario relativo al beneficio richiesto in favore del ricorrente, condannando l’INPS alla rifusione delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico dell’Istituto le spese di CTU.
Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dall’art. 1, comma 1-bis, D.M. n. 37/2018, per essere stata effettuata una liquidazione onnicomprensiva delle spettanze legali, senza alcuna precisazione dei singoli importi per ciascuna delle fasi di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla violazione dei minimi tariffari. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio costantemente affermato per cui è erronea la liquidazione che, in modo onnicomprensivo e unitario, non specifichi le competenze per ciascuna delle fasi del giudizio di merito, risultando così lesiva dei minimi tariffari e del decoro professionale del difensore (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007; Cass. n. 11276 del 2002).
La liquidazione, prosegue la Corte, non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e onorari di avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo da mettere la parte interessata in condizione di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e di denunciare le specifiche violazioni di legge o delle tariffe (Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017). Tali principi sono stati confermati, fra le altre, da Cass. n. 830 del 2020 e n. 37009 del 2021.
La Corte ha inoltre chiarito, richiamando la più recente ricostruzione del tema (cfr. Cass. n. 11657 del 2024), che la parte la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese per pretesa violazione dei minimi tariffari ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore. Tale onere deve ritenersi soddisfatto nel caso di specie, dove non si lamenta tanto e solo l’onnicomprensività della liquidazione, quanto la violazione dei minimi tariffari e la mancata distinzione delle diverse fasi.
Nel caso di liquidazione per più gradi del giudizio, ha aggiunto la Corte, il giudice è comunque tenuto a distinguere quanto imputato a ciascun grado (Cass. n. 18905 del 2017). Il Tribunale, peraltro, ha onnicomprensivamente liquidato, in uno al compenso, gli esborsi, senza specificare quanto sia da rapportare all’uno e quanto agli altri (Cass. n. 23919 del 2020).
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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