Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Campania n. 2482 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione degli atti di una procedura concorsuale, che soddisfi integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. Tale definizione processuale non impedisce al giudice di valutare, ai fini del regime delle spese, la soccombenza virtuale, ossia la fondatezza della pretesa dedotta. Le spese seguono la prevalenza delle ragioni della parte ricorrente, non la mera definizione del giudizio. Le generiche affermazioni dell’amministrazione circa la priorità accordata all’emergenza sanitaria non integrano alcuna dimostrazione del nesso causale con il ritardo nella definizione del procedimento. La condanna alle spese, con attribuzione diretta al procuratore anticipatario, consegue alla prevalenza delle ragioni del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta da una azienda ospedaliera universitaria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico. All’esito delle prove scritta, pratica e orale e della valutazione dei titoli è risultato utilmente collocato nella graduatoria di merito, conclusa il 13 aprile 2021.

Con nota del 28 dicembre 2021 l’amministrazione ha negato la conclusione del procedimento. Il ricorrente ha impugnato quel diniego davanti al TAR, deducendo violazione del piano triennale del fabbisogno, difetto di motivazione e istruttoria, irragionevole disparità di trattamento rispetto ai vincitori di analoghe procedure e violazione della normativa sul reclutamento pubblico. Nel corso del giudizio l’azienda ha approvato gli atti della selezione, così integralmente soddisfacendo la pretesa. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese in virtù della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenuta delibera aziendale di approvazione degli atti della selezione e dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La definizione del giudizio riposa dunque sul venir meno dell’interesse alla pronuncia, essendo stata la pretesa sostanziale integralmente soddisfatta in corso di causa.

La questione realmente dibattuta attiene al regime delle spese. L’amministrazione, pur convenendo sulla cessazione, ha sostenuto il carattere provvisorio della graduatoria fino all’approvazione finale degli atti e ha ricondotto il ritardo all’esercizio di prerogative discrezionali, condizionate dall’emergenza sanitaria da SARS-COV 2 e dalla priorità assegnata all’assunzione di figure professionali maggiormente coinvolte nel fenomeno epidemico.

Il Collegio non condivide questa impostazione. Ritiene che le ragioni del ricorrente siano del tutto prevalenti su quelle dell’amministrazione. Al di là delle generiche affermazioni contenute in memoria, il grado di pertinenza tra il fronteggiare l’emergenza sanitaria e il rallentamento della procedura ai danni del ricorrente non è in alcun modo dimostrato.

La motivazione evidenzia inoltre la distanza tra la giustificazione offerta in giudizio e quella contenuta nell’atto impugnato. La nota del 2021 fondava il diniego sulla pendenza di un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. promosso da altra interessata davanti al giudice del lavoro, poi estinto, e sull’attesa del relativo esito. La replica del ricorrente qualifica come postuma la diversa ragione addotta dall’azienda in corso di causa.

Su queste basi il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale e pone le spese a carico dell’amministrazione resistente, nella misura equitativa di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione diretta al procuratore di parte per dichiarato anticipo. La definizione processuale per cessazione della materia non neutralizza, dunque, la valutazione di fondatezza della pretesa ai fini del carico delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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