Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e spese per soccombenza (Cons. Stato n. 88 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un nuovo provvedimento che sostituisce quello originariamente impugnato e ridefinisce l’assetto degli interessi controversi determina improcedibilità dell’appello, indipendentemente da una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dall’appellante. La compensazione delle spese processuali non integra un potere ampiamente discrezionale del giudice: ai sensi degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ., come interpretati dalla Corte costituzionale n. 77/2018, essa è ammessa solo nelle ipotesi tassative e in presenza di ragioni analoghe, gravi ed eccezionali. La parte che coltivi il gravame dopo la sopravvenuta improcedibilità sopporta le conseguenze della soccombenza, anche in ragione dell’attività defensionale ingenerata nelle controparti.
Il Fatto
La vicenda muove dalla sentenza di questa Sezione n. 4701 del 2024, che ha caducato l’intera gara. La stazione appaltante ha poi annullato le convenzioni medio tempore stipulate; il Tribunale civile di Napoli, con ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ., le ha invece ritenute valide ed efficaci. La società regionale ha preso atto di tale decisione con determina n. 49 del 13 febbraio 2025, innescando l’adesione delle aziende sanitarie alle convenzioni.
Il TAR Campania, con sentenza n. 5097/2025, ha accolto i ricorsi proposti dalla società ricorrente avverso tali determinazioni. La società aggiudicataria ha proposto appello. In corso di giudizio il Tribunale delle Imprese di Napoli, in sede di reclamo, ha modificato l’ordinanza cautelare, aderendo alla posizione espressa dalla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4385 del 2025; la società regionale ha quindi adottato la determina n. 225 del 14 luglio 2025. L’appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e la mancata impugnazione della determina n. 225 del 14 luglio 2025 — che ha sostituito il provvedimento originariamente impugnato, fissando un nuovo assetto di interessi — impongono di dichiarare l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’improcedibilità opera sul piano oggettivo, a prescindere dalla dichiarazione della parte.
Sul regime delle spese, il Collegio richiama la propria sentenza n. 4603/2022: il rinvio del codice del processo amministrativo al codice di rito comporta che, ex art. 91 cod. proc. civ., il giudice sia vincolato alla condanna della parte soccombente, non sussistendo alcun potere discrezionale. L’unica eccezione è la compensazione nelle ipotesi tassative dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., cui la sentenza additiva della Corte costituzionale ha parificato le “altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso concreto non ricorre alcuna di tali condizioni. La causa della sopravvenuta carenza di interesse si è maturata nella prima metà di luglio 2025, ma l’appellante ha continuato a coltivare il gravame fino al 5 dicembre, ingenerando nelle controparti una necessaria attività defensionale, articolata in quattro memorie cautelari, tre memorie conclusionali e una memoria di replica. La determina n. 225/2025 e la presupposta decisione collegiale erano già state prodotte in giudizio il 25 luglio 2025.
Nel merito, la tesi posta a fondamento del gravame risulta comunque infondata per le ragioni esposte nella sentenza n. 4385 del 2025 e nell’ordinanza collegiale dell’11 luglio 2025, alle quali il Collegio rinvia ai sensi dell’art. 3, comma 2, cod. proc. amm.
L’appello è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna dell’appellante alle spese in favore delle parti appellate, liquidate in complessivi ottomila euro, oltre accessori, in ragione di duemila euro per ciascuna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 700 c.p.c. – Condizioni per la concessione