Omessa valutazione di prova a discarico annullamento per travisamento omissione (Cass. pen. Sez. 2 n. 16242 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova è deducibile sia quando si utilizza un’informazione inesistente, sia quando si omette la valutazione di una prova esistente agli atti, a condizione che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale. Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti sono utilizzabili ai fini della decisione, salvo che siano affetti da inutilizzabilità c.d. patologica per assunzione contra legem. L’accordo acquisitivo comporta solo l’onere per il giudice di merito di motivare la preferenza accordata al narrato predibattimentale rispetto a quello dibattimentale contrastante.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 648, quarto comma, e 335 cod. pen., per aver ricevuto una targa di ciclomotore provento di furto e per averne provocato la distruzione, omettendo la custodia del veicolo sottoposto a sequestro. Avverso la decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
Con il primo motivo, la difesa deduceva la violazione del principio di legalità della prova, sostenendo che la condanna fosse fondata su un atto inesistente, ovvero le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari e mai ritualmente acquisite. Con il secondo motivo, lamentava il vizio di travisamento della prova sia per invenzione, per il riferimento a modalità del furto mai narrate, sia per omissione, per l’ignorata valutazione di una testimonianza a discarico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato. Ha ribadito il principio per cui gli atti del fascicolo del pubblico ministero acquisiti con l’accordo delle parti sono utilizzabili, non ostando i divieti di lettura di cui all’art. 514 cod. proc. pen., salvo che siano affetti da inutilizzabilità patologica. Nel caso di specie, dal verbale d’udienza risultava il consenso del difensore alla produzione delle dichiarazioni, sicché l’atto non era stato assunto contra legem. L’accordo comportava unicamente l’onere per il giudice di motivare la credibilità accordata al narrato predibattimentale rispetto a quello dibattimentale.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato limitatamente al travisamento per omissione. La Corte ha richiamato il principio per cui è necessaria la prospettazione della decisività dell’omissione, requisito correttamente soddisfatto dalla difesa. Il ricorrente aveva valorizzato la testimonianza a discarico, la quale confermava la versione dibattimentale sulla disponibilità del bene sin dal 2014, in contrasto con la ricostruzione del furto accolta dai giudici di merito.
La Corte ha rilevato che in entrambe le sentenze di merito è del tutto assente la valutazione di tale prova, potenzialmente in grado di fornire un riscontro esterno e diretto alla confessione e di incidere sulla eventuale riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto. L’omessa valutazione ha imposto di riconsiderare il complessivo apporto dichiarativo dell’imputato e della persona offesa.
Per queste ragioni, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari per un nuovo giudizio sul punto, dichiarando infondato il ricorso nel resto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.