Assoluzione penale per peculato travolge la condanna erariale per incentivi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 12 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il principio di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale non impedisce che la sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste entri nel giudizio erariale come elemento di causa concorrente alla formazione del convincimento del giudice. Quando la citazione e la condanna di primo grado si fondano pressoché integralmente sul medesimo corredo documentale metabolizzato in sede penale, l’accertata inattendibilità di quel materiale probatorio rende recessiva la diversità dei parametri valutativi. La regola della preponderanza dell’evidenza, propria del giudizio contabile, non consente di attribuire a quelle stesse evidenze la robustezza idonea a fondare la responsabilità erariale.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in parziale accoglimento della domanda della Procura contabile, aveva accertato la responsabilità erariale per colpa grave di un dipendente comunale, all’epoca responsabile dell’ufficio tecnico. Gli si contestava di essersi assegnato, con due determinazioni gestionali, importi a titolo di incentivi per la progettazione ex art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 in assenza dei presupposti legittimanti, con condanna al pagamento di una somma in favore dell’ente.
Il primo giudice era giunto a quella conclusione sulla base delle risultanze del processo penale di primo grado, conclusosi con condanna per peculato. L’appellante ha impugnato la sentenza deducendo l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale, l’insussistenza dei presupposti degli incentivi e, in via subordinata, l’erronea quantificazione del danno al lordo delle ritenute fiscali. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte d’appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado, lo ha assolto dal reato perché il fatto non sussiste.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Sezione ha ribadito che la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 si estende, secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche alle attività istruttorie preprocessuali, nel segmento compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, per complessivi 176 giorni. Incrementando di tale periodo il termine quinquennale decorrente dalla comunicazione dell’evento dannoso, la scadenza si colloca oltre la data di notifica dell’invito a dedurre: l’eccezione di prescrizione è stata quindi respinta.
Il nucleo della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte ha richiamato il generale principio di autonomia e separatezza tra i due giudizi, perché la decisione penale si basa su un diverso criterio di accertamento probatorio. Il pronunciamento penale può però entrare tra gli elementi di causa del giudizio contabile.
Nel caso concreto, sia la citazione sia la condanna di primo grado si fondavano pressoché integralmente sulle risultanze della sentenza penale di condanna. La sentenza di appello ha invece accertato la predisposizione e la sottoscrizione, con assunzione della relativa responsabilità professionale, di tutti i documenti in contestazione, con il conseguente diritto alla corresponsione del compenso.
Da qui la conclusione: poiché gli elementi fattuali dei quali è stata accertata l’insussistenza in sede penale sono i medesimi ritenuti sintomatici della responsabilità erariale, la valutazione di scarsa robustezza del corredo documentale non resta circoscritta al profilo penale, ma condiziona l’apprezzamento del giudice contabile. La Corte richiama una propria recente pronuncia secondo cui la medesimezza dei riscontri non tollera conclusioni asimmetriche. La diversità dei criteri valutativi, pur esistente, diventa recessiva.
L’appello è stato quindi accolto e l’appellante prosciolto dagli addebiti erariali, con liquidazione degli onorari e dei diritti di difesa, per entrambi i gradi, in misura complessiva. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
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Nota della Redazione
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