Cittadinanza e precedente penale: la valutazione deve essere complessiva (Cons. Stato n. 4168 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, legge n. 91 del 1992, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, ma non può esaurire la propria valutazione nella mera considerazione di fatti risalenti, per quanto penalmente sanzionati. Il diniego che si fondi sul solo precedente penale, senza contestualizzarlo in una più ampia disamina della complessiva condizione di vita del richiedente, dei legami familiari, dell’attività lavorativa e del radicamento sociale, è viziato per difetto di motivazione. La circostanza che il reato sia ormai estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. concorre a escludere che quel solo dato possa fondare il giudizio di mancata integrazione. Parimenti, l’omessa dichiarazione del precedente in sede di domanda non basta a sostenere il diniego, in assenza di una valutazione complessiva della situazione del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato la sua domanda di cittadinanza per naturalizzazione. Il diniego si fondava su tre elementi: un precedente penale, un’indagine per maltrattamenti poi archiviata e l’omessa dichiarazione, al momento della domanda, della sentenza di c.d. “patteggiamento” per il reato di percosse.

Il TAR, con la sentenza n. 5053/2025, ha respinto il ricorso, valorizzando l’ampia discrezionalità amministrativa e ritenendo il precedente penale rientrante nel periodo di osservazione decennale, dunque incompatibile con il requisito dell’irreprensibilità della condotta. L’interessato ha proposto appello, dolendosi del mancato bilanciamento tra il disvalore del precedente e la sua situazione personale e familiare, e prospettando la violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost. e dell’art. 8 CEDU.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. In via preliminare, il Collegio esclude ogni rilievo del procedimento per maltrattamenti: esso era archiviato dal 2006 e, soprattutto, risultava a carico della moglie dell’appellante e non dell’appellante stesso. Il dato è tratto dallo stesso decreto ministeriale, circostanza che neppure l’appello aveva colto.

Il nucleo argomentativo riguarda il metodo della valutazione. Il riconoscimento della cittadinanza ex art. 9, legge n. 91 del 1992 esige una delicata valutazione dell’effettiva e complessiva integrazione dello straniero. L’Amministrazione non può, pur nel suo ampio apprezzamento, esprimere un giudizio sommario, superficiale e incompleto, limitato alla sola considerazione di fatti risalenti.

Il precedente va invece contestualizzato in una disamina più ampia e bilanciata, che tenga conto della complessiva condizione di vita del richiedente, dei legami familiari, dell’attività lavorativa, del radicamento sociale e della condotta complessiva. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, 15 luglio 2025, n. 6190.

Nel caso concreto l’unico precedente penale è una sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato di percosse, divenuta irrevocabile nel 2007 — e non nel 2017, come erroneamente ritenuto dal TAR e ripetuto in appello — dunque oltre dieci anni prima del provvedimento impugnato. Tale circostanza, da sola, non è sufficiente a fondare il giudizio di mancata integrazione sociale, tanto più che il reato risulta ormai estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen..

Nemmeno l’omessa dichiarazione del precedente, eventualmente ascrivibile a negligenza, può bastare in assenza di una valutazione complessiva della situazione sociale e familiare. L’appello è quindi accolto, con annullamento del provvedimento ministeriale e salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Il Consiglio accoglie altresì la domanda di patrocinio a spese dello Stato e condanna il Ministero alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 445 c.p.p.

Tutte le 285 sentenze sull'art. 445 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *