Divieto di detenzione armi e valutazione prognostica di inaffidabilità del titolare (TAR Sicilia n. 2289 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di inaffidabilità del titolare valorizzando situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, senza che sia necessario un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. Ai fini della revoca o del diniego, l’autorità di pubblica sicurezza apprezza discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e la motivazione sia congrua. Il provvedimento non ha natura sanzionatoria o punitiva, ma cautelare, e risponde all’esigenza di prevenire possibili abusi a tutela dell’incolumità dei consociati. Il sindacato giudiziale resta perciò ristretto, attesa l’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto, in esecuzione di una precedente sentenza del medesimo TAR, ha rigettato l’istanza di revoca in autotutela del decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni adottato nel 2003. Ha dedotto carenza di motivazione e violazione degli artt. 11, 39 e 43 del t.u.l.p.s., oltre a eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
L’amministrazione si è costituita eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per essere stato notificato a un’articolazione territoriale priva di autonoma personalità giuridica. Nel merito ha chiesto il rigetto. Il ricorrente ha replicato richiamando l’avvenuta notifica all’Avvocatura dello Stato e ha rappresentato di essere stato assolto con formula piena nel procedimento richiamato nel provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, precisando che la questione concerne un diniego di revoca di un divieto di detenzione di armi e munizioni e che la decisione prescinde dalla ritualità dell’impugnazione. Il percorso argomentativo muove dall’orientamento consolidato secondo cui non esiste una posizione di diritto soggettivo assoluto all’ottenimento e alla conservazione del permesso, in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. n. 110/1970.
Richiamando Cons. Stato, III, n. 2614 del 2020, n. 2974 del 2018 e n. 3502 del 2018, il TAR ribadisce che l’amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità su situazioni non riconducibili alla buona condotta, non rendendosi necessari né un giudizio di pericolosità sociale né un conclamato abuso delle armi. L’apprezzamento resta discrezionale, ma deve essere razionale e congruamente motivato, secondo Cons. Stato, VI, n. 107 del 2017.
Nel caso concreto il divieto è stato riadottato dopo l’annullamento del precedente. L’istruttoria ha valorizzato la notifica di un avviso di conclusione delle indagini per rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio in concorso e un controllo, risalente al 2016, presso l’abitazione di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. Tali circostanze, secondo il Collegio, gettano un’ombra sull’affidabilità del ricorrente e sorreggono una ragionevole prognosi di rischio, anche solo potenziale, di abuso delle armi.
Il TAR sottolinea che il giudizio sotteso non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, potendo fondarsi su situazioni che non hanno dato luogo a condanne o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, III, n. 3337 del 2019; n. 922 del 2016). Escluso il difetto di istruttoria, la motivazione appare ragionevole e adeguata.
Quanto alla sopravvenuta assoluzione, il Collegio osserva che essa non esisteva al momento dell’adozione dell’atto: la Prefettura doveva valutare la situazione esistente all’esame dell’istanza di revoca. Le spese sono compensate in ragione delle peculiari circostanze in fatto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.