Il possesso ingiustificato integra dolo ma non basta (Cass. pen. Sez. 2 n. 221 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo del reato può essere raggiunta attraverso qualsiasi elemento, anche indiretto, ivi compresa l’omessa o non attendibile indicazione, da parte dell’agente, della provenienza della cosa ricevuta. Tale circostanza non integra una deroga ai principi in tema di onere della prova, ma è imposta dalla stessa struttura della fattispecie incriminatrice, che richiede un necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della res. I precedenti penali relativi a reati depenalizzati costituiscono elementi rilevanti ex art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena, in quanto significativi di una predisposizione dell’imputato a violare la legge penale e, pertanto, legittimano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a uno dei reati contestati e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione di un assegno bancario sottratto al legittimo beneficiario.
L’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di prova dell’elemento soggettivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale e un erroneo calcolo della pena per effetto della riduzione legata alla sopravvenuta prescrizione del reato satellite.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandone l’inammissibilità. In primo luogo, ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione è immune da vizi, in quanto la ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione plausibile circa il possesso del titolo di provenienza illecita.
Sul punto, la Cassazione ha richiamato il proprio costante orientamento espresso da Sez. 2, n. 53017 del 2016, secondo cui la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche da elementi indiretti, come l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa. Tale regola non viola l’onere della prova, poiché è la struttura della fattispecie a richiedere l’accertamento sulle modalità di acquisizione del bene.
Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, la Corte ha giudicato corretta la motivazione che aveva valorizzato la gravità della condotta e la negativa personalità dell’imputata, desunta dal precedente penale risultante dal casellario, ancorché depenalizzato. In tal senso ha richiamato Sez. 3, n. 12448 del 2021, secondo cui i precedenti per reati depenalizzati sono rilevanti ex art. 133 cod. pen. in quanto indicativi di una predisposizione a violare la legge penale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha chiarito che l’aumento per la continuazione applicato dal primo giudice era pari a due mesi, non a sei come dedotto dalla difesa, sicché il calcolo operato dalla Corte d’appello nel ridurre la pena a seguito della prescrizione del reato satellite risultava corretto.
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Nota della Redazione
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