Ricorso inammissibile se riproduttivo dei motivi di appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. 7 n. 14037 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a una generica doglianza di carenza o illogicità della motivazione. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso la decisione, che richiede un confronto puntuale con le ragioni esposte dal giudice del gravame; in mancanza, il motivo è privo del contenuto essenziale richiesto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Como per la guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver provocato un incidente stradale, ai sensi dell’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 luglio 2025, aveva confermato la pronuncia di primo grado, respingendo le doglianze relative all’utilizzabilità degli esami ematici e al mancato riconoscimento di benefici di legge. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta erronea utilizzabilità degli esami ematici e la violazione di legge per l’omesso riconoscimento dei benefici.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, valutati i motivi, ne ha rilevato l’inammissibilità, in quanto non deducibili nel giudizio di legittimità. I motivi, infatti, lungi dal confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva congruamente risposto alle analoghe doglianze dell’appello, si limitavano a riproporre le stesse critiche già formulate contro la sentenza di primo grado. In tal modo, secondo i giudici di legittimità, veniva meno quella che è la funzione essenziale dell’impugnazione, ossia la critica argomentata e puntuale al provvedimento che si contesta.
La Corte ha richiamato il principio costantemente affermato nella propria giurisprudenza, secondo cui la critica al provvedimento impugnato non può risolversi in una mera riproposizione delle censure già esaminate nei gradi di merito. È necessario, al contrario, che il ricorrente indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, come prescritto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Il confronto con le argomentazioni della sentenza gravata costituisce il contenuto indefettibile dell’atto di impugnazione; la sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, poiché viene meno la funzione stessa per cui tale mezzo è previsto.
La Corte ha infine ribadito che, all’inammissibilità del ricorso, consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per l’esonero, secondo il principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186/2000.
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Nota della Redazione
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