Omesso vaglio delle condotte riparatorie e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 3 n. 5788 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’ordinanza di ammissione non richiede necessariamente la prescrizione di condotte riparatorie o ripristinatorie, ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, il giudice è tenuto a un vaglio rigoroso di idoneità del programma di trattamento, che si realizza nel dovere di considerare, per eventualmente escluderla o modularla, la voce trattamentale idonea a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, in ossequio alle finalità rieducative e alla proporzionalità individualizzante del trattamento. L’omissione di tale vaglio, quando la sanzione trattamentale risulti non effettiva o non proporzionata, integra violazione di legge. La scelta delle voci e la qualità delle prescrizioni restano invece questioni di merito, insindacabili in sede di legittimità. L’ottemperanza all’ordine di demolizione, successiva all’ordinanza di ammissione, rende inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di estinzione del reato.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per esito positivo della messa alla prova, relativamente ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 380/2001 e 181 d.lgs. n. 42/2004, per la realizzazione abusiva di una struttura in tubolari metallici nella propria proprietà. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’omessa previsione, nel programma di trattamento, di condotte riparatorie volte all’eliminazione delle conseguenze del reato, non surrogabili dal lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente lamentava, in particolare, la mancata imposizione dell’ottemperanza all’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione del Procuratore generale a impugnare l’ordinanza di ammissione alla prova unitamente alla sentenza di estinzione del reato, in caso di omessa comunicazione della stessa, conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite, n. 14840 del 2023, “La Sportiva”.
Nel merito, la Corte ha delimitato l’ambito del sindacato di legittimità sull’ordinanza di ammissione, richiamando il principio delle Sezioni Unite, n. 33216 del 2016, “Rigacci”, secondo cui il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., con esclusione delle questioni attinenti al merito delle scelte del giudice, come la quantità e la qualità delle prescrizioni imposte.
Quanto al contenuto del programma di trattamento, la Corte ha precisato che il giudice, nell’adottare l’ordinanza di sospensione, non è mero validatore del programma elaborato dall’U.E.P.E., ma è chiamato a una valutazione complessa e discrezionale, potendo integrarlo o modificarlo. Ha quindi affermato che l’omesso vaglio delle voci trattamentali ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, quando possibile e praticabile, integra violazione di legge per omessa valutazione dell’idoneità del programma, laddove la sanzione trattamentale risulti non effettiva o non proporzionata. Viceversa, la scelta di una voce piuttosto che di un’altra e le modalità delle prescrizioni restano questioni di merito insindacabili.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che il giudice di merito si era limitato a validare il programma dell’U.E.P.E., che prevedeva unicamente il lavoro di pubblica utilità, omettendo di considerare la possibilità di integrarlo con la demolizione dell’opera abusiva, attività agevole e idonea a eliminare le conseguenze del reato.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto valutabile l’attestazione del Comune prodotta dal difensore, che confermava l’avvenuta rimozione del manufatto. Tale documento, proveniente dall’ente che aveva emesso l’ordine di demolizione, attestava un fatto produttivo di effetti favorevoli e comportava l’applicazione di disposizioni più favorevoli. La sopravvenuta ottemperanza all’ordine di demolizione ha determinato la carenza di interesse del ricorrente, rendendo il ricorso inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.