Trasparenza e pubblicità nella dismissione di immobili pubblici (Cons. Stato n. 8674 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le attestazioni rese dal direttore del patrimonio di un ente pubblico assicurativo in ordine allo svolgimento di una procedura di dismissione immobiliare non sono assistite da pubblica fede ai sensi dell’art. 2699 cod. civ., difettando l’investitura per legge o in base alla legge e la posizione di terzietà rispetto agli interessi sottesi. Esse costituiscono dichiarazioni di parte, liberamente valutabili e soggette a rigoroso vaglio di attendibilità. La pubblicazione di termini divergenti per la presentazione delle offerte, unitamente alla indisponibilità della documentazione di gara, integra violazione dei principi di trasparenza e pubblicità che reggono le procedure di dismissione di immobili pubblici, con conseguente annullamento degli atti. È tempestivo il motivo aggiunto che contesti il ricorso alla trattativa privata quando i presupposti siano stati conosciuti solo attraverso la produzione in giudizio del resistente, non operando il dimezzamento dei termini ex art. 119, comma 2, cod. proc. amm. per le procedure di dismissione di beni pubblici.

Il Fatto

La società appellante impugnava davanti al TAR Lazio gli atti della vendita a trattativa privata, al prezzo più alto sulla base di € 16.250.000, di un complesso immobiliare ad uso logistica di proprietà dell’INAIL. La società deduceva di avere appreso della procedura solo dopo la pubblicazione on-line dell’avviso e lamentava l’incertezza sul termine finale per la presentazione dell’offerta, fissato al 20 settembre ma oggetto di una proroga al 13 ottobre priva di pubblicità.

Il TAR disponeva istruttoria e, sulla base delle attestazioni dell’istituto, respingeva ricorso e motivi aggiunti, dichiarando irricevibili le censure sulla scelta della trattativa privata. La società proponeva appello, lamentando l’attribuzione di fede privilegiata alle dichiarazioni dell’ente e il ridimensionamento delle anomalie tecniche di consultazione del sito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di carenza di interesse ad agire, sollevata dalle controparti sul rilievo che la società non aveva presentato offerta. L’eccezione è infondata: la ricorrente vanta la qualità, non contestata, di operatore economico del settore e ha dedotto la carenza delle condizioni minime di trasparenza e pubblicità, in tesi impeditive della partecipazione. A fronte di tale prospettazione sarebbe stato onere delle controparti formulare puntuali contestazioni, mai fornite.

La Corte ritiene provata la materiale impossibilità di consultare la documentazione: tre schermate del sito istituzionale riportano la dicitura relativa al file non disponibile. Le contrarie dichiarazioni dell’INAIL, acquisite in istruttoria, sono qualificate come dichiarazione di parte priva di valore di prova legale. La relazione tecnica informatica non dimostra la riferibilità dei log alla piattaforma di pubblicazione, non essendo gli stessi allegati ma solo trascritti nel corpo del documento.

Quanto alla fede privilegiata, l’art. 2699 cod. civ. attribuisce il potere fidefacente a figure determinate o determinabili, investite per legge e collocate in posizione di terzietà. Tale investitura non risulta fornita al direttore del patrimonio dell’INAIL, autore delle attestazioni, e tanto meno sarebbe configurabile per evidente mancanza di terzietà, posto che la stessa funzione di gestione del patrimonio immobiliare fa capo all’organo che ha esercitato il potere rappresentativo per costituirsi in giudizio.

Nel merito la Corte rileva la divergenza dei termini pubblicati: un avviso sul sito del Consiglio nazionale del notariato indica la scadenza al 13 ottobre 2023, mentre l’INAIL assume di avere reso noto solo il 20 settembre. A conferma, l’ente ha due volte chiesto chiarimenti al notariato sulla scadenza, senza riscontro. L’ambiguità su un profilo determinante per orientare gli operatori, unita all’indisponibilità della documentazione, integra la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità. La procedura è pertanto annullata con riguardo al termine di presentazione delle offerte.

Sono invece infondate le censure sulla scelta della trattativa privata, erroneamente dichiarate irricevibili: la conoscenza dei due incanti deserti è emersa solo dalla relazione depositata in giudizio dall’INAIL il 2 novembre 2023, sicché il motivo aggiunto notificato il 12 dicembre è tempestivo. La prova del previo esperimento dell’asta è ricavabile aliunde dall’avviso pubblico del notariato. Dall’annullamento dell’avviso deriva l’annullamento dell’aggiudicazione, con assorbimento delle restanti censure e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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