Trattenimento corrispondenza detenuti: motivazione su elementi concreti (Cass. pen. Sez. I n. 23944 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il trattenimento o il mancato inoltro della corrispondenza del detenuto è legittimo quando è motivato, sia pur sinteticamente, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. La motivazione, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti. Il sindacato di legittimità non può convertirsi in una diversa valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice di merito.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento di una lettera inviata al detenuto da altro soggetto ristretto, trattenuto per il contenuto ambiguo delle frasi di saluto finali, ritenute evocative di gesti richiamanti accordi o alleanze tra gruppi mafiosi. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il reclamo, condividendo le valutazioni dell’organo requirente in ordine alla sussistenza di giustificati motivi, tenuto conto anche dell’appartenenza dei due detenuti ad associazioni di stampo mafioso tra loro alleate.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per essere stato confermato il trattenimento in assenza dei relativi presupposti, poiché la missiva conteneva, a suo dire, unicamente un saluto di affetto privo di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro applicabile richiamando la costante giurisprudenza di legittimità in materia di corrispondenza dei detenuti. Il principio affermato è che la decisione di consegna o di mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione.
Il punto qualificante è che la motivazione non può fondarsi su mere impressioni, ma deve basarsi su elementi concreti: circostanze capaci di far ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo o dalla visione della fotografia. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 48522 del 2019, Sez. V n. 32452 del 2019, Sez. I n. 51187 del 2018 e Sez. I n. 9689 del 2014.
Il secondo passaggio riguarda il livello minimo della motivazione. Essa può esplicarsi in forma sintetica, ma deve comunque rendere comprensibile il ragionamento del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti, come chiarito da Sez. I n. 16744 del 2013 e Sez. I n. 48365 del 2012. Non si richiede, quindi, una motivazione analitica, ma un nucleo argomentativo riconoscibile e verificabile.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ritiene l’ordinanza impugnata immune da vizi. Il Tribunale di sorveglianza aveva spiegato in modo adeguato e logicamente coerente che il trattenimento era giustificato dall’appartenenza del mittente ad altro gruppo mafioso vicino a quello del ricorrente e dal contenuto ambiguo delle frasi di saluto, da cui era stato desunto, senza contraddizioni, il pericolo per l’ordine pubblico connesso all’inoltro della lettera.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte osserva che il ricorrente sollecita in realtà una diversa valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice di merito, prospettazione inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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