Il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può essere ridotto sotto i minimi tariffari da prassi locali (Cass. civ. Sez. 2 n. 15118 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a conformarsi all’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, che, richiamando le tariffe professionali, lascia implicitamente salva l’inderogabilità dei minimi; ne consegue che la liquidazione deve avvenire in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014. I protocolli stipulati presso gli uffici giudiziari non hanno efficacia vincolante, ma solo persuasiva, e non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali. È nulla, per motivazione apparente, la liquidazione che sostituisca la doverosa valutazione analitica dell’attività svolta con l’applicazione automatica di una somma forfettaria basata su una prassi locale. Non può, infine, essere pronunciata alcuna condanna alle spese in favore della parte rimasta contumace, che non ha svolto attività processuale e non ha sopportato costi.
Il Fatto
Un avvocato aveva svolto, fino al 2021, attività di difesa in un giudizio di separazione giudiziale in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Bergamo, su istanza, aveva liquidato il compenso in una somma ritenuta non congrua dal difensore rispetto all’attività svolta. L’avvocato aveva quindi proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, domandando la rideterminazione del compenso, ma il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia, che era rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Quanto al primo motivo, relativo alla liquidazione del compenso, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il giudice, nel liquidare il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio, è tenuto ad osservare le tariffe professionali di cui all’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, in modo che l’onorario non risulti superiore ai valori medi, richiamo che lascia implicita salva l’inderogabilità dei minimi (cfr. Cass. n. 2527/2012), in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014.
La Corte ha poi chiarito la natura dei protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise. Tali atti, pur avendo acquisito un rilievo spiccato, non hanno efficacia vincolante ma meramente persuasiva e, in ogni caso, non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali. La Corte ha, sul punto, richiamato anche Cass. n. 29184/2023.
Il provvedimento impugnato ha invece disatteso tale precetto, sostituendo la doverosa valutazione analitica dell’attività svolta con l’applicazione automatica di una somma forfettaria, basata su una prassi locale. La motivazione addotta è stata giudicata meramente apparente, poiché si limitava ad asserire la conformità della prassi alla legge senza alcuna dimostrazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato l’errore del Tribunale nell’aver condannato l’avvocato alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia, sebbene questo non si fosse costituito. È pacifico, infatti, che non può essere pronunciata alcuna condanna alle spese in favore della parte che, essendo rimasta contumace, non ha svolto attività processuale e non ha sopportato costi.
In definitiva, il ricorso è stato accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato, che dovrà riquantificare i compensi effettivamente spettanti e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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