Accertamento sintetico, contumacia in appello e decadenza dalle eccezioni non riproposte (Cass. civ. Sez. 5 n. 10327 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’omessa specifica riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, ne determina la rinuncia anche quando il contribuente sia rimasto contumace. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non impedisce al giudice d’appello di esaminare le questioni sollevate dall’Ufficio, ove sia stato richiesto il rigetto integrale della domanda. In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente che deduca la provenienza della spesa da redditi esenti o comunque non imponibili è onerato della prova della loro disponibilità, entità e durata del possesso, anche nell’annualità in cui la spesa è stata sostenuta.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava ai contribuenti due avvisi di accertamento con i quali, ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2008, determinava sinteticamente un maggior reddito, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e seguenti, d.P.R. n. 600/1973, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva quali immobili, autoveicoli, premi assicurativi e finanziamenti. I contribuenti impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, deducendo, tra l’altro, la mancata considerazione dell’introito derivante da una dismissione immobiliare del 2007. La CTP accoglieva i ricorsi. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale del Veneto, dichiarata corretta la pretesa, riduceva il reddito accertabile.
Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia delle entrate sia i contribuenti, che erano rimasti contumaci nel giudizio di merito di secondo grado. La Corte rilevava che i ricorsi, notificati in pari data, dovevano qualificarsi come principale (quello dell’Ufficio, consegnato all’UNEP per primo) e incidentale (quello dei contribuenti).
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale dei contribuenti. Con il primo motivo gli stessi deducevano la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, per non aver la CTR considerato che l’Ufficio non aveva contestato in primo grado la disponibilità, anche per il 2008, delle somme incassate nel 2007. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la contestazione circa la mancata dimostrazione del collegamento tra reddito e spesa, formulata dall’Ufficio nelle controdeduzioni, ricomprendeva necessariamente anche la negazione del perdurante possesso delle somme fino all’annualità d’imposta in contestazione.
Quanto all’operatività del principio di non contestazione nel processo tributario, la Corte ha ribadito che esso agisce sul piano probatorio e non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati, quando sia stata chiesta la reiezione dell’intera domanda. In ogni caso, l’appello dell’Ufficio non introduceva nuove eccezioni, ma riproponeva un profilo già devoluto al giudice di primo grado. Il secondo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 366 e 369 c.p.c., trattandosi di censura su una questione giuridica e non su un fatto storico decisivo. La Corte ha infine escluso che la decadenza dal potere accertativo per l’anno 2006 fosse rilevante: l’Ufficio non è tenuto ad accertare congiuntamente più periodi d’imposta.
Passando ai motivi del ricorso principale, la Corte ha accolto la censura di nullità della sentenza per violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992. I contribuenti erano rimasti contumaci in appello e, pertanto, erano decaduti dalle eccezioni assorbite nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte. La norma, applicabile anche al contumace, impedisce al giudice d’appello di esaminare questioni non riproposte e non rilevabili d’ufficio, come quelle relative al corretto utilizzo dei coefficienti del calcolo redditometrico, trattandosi di eccezioni in senso stretto rimesse alla disponibilità della parte.
La Corte ha, quindi, cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riduzione del reddito accertabile, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. e compensando la soccombenza in favore dell’Ufficio, con condanna dei contribuenti al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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