Inesigibile il POS per l’impresa estranea al cantiere ispezionato (TAR Campania n. 6012 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 richiede il rigoroso accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi e il rispetto dell’obbligo motivazionale ex art. 3 della legge n. 241/1990. La fede privilegiata del verbale ispettivo ex art. 2700 c.c. non si estende alle valutazioni e alle qualificazioni giuridiche dei verbalizzanti in ordine alla titolarità dei rapporti contrattuali e all’imputabilità soggettiva dell’attività di cantiere. L’ordine di redigere il POS ex art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2008 presuppone che il destinatario rivesta la qualità di datore di lavoro dell’impresa affidataria o esecutrice. È pertanto illegittimo, per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, il provvedimento che subordini la revoca della sospensione alla predisposizione di un piano di sicurezza da parte di un soggetto estraneo all’appalto.

Il Fatto

Il 31 luglio 2025 il personale ispettivo dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Napoli accedeva a un cantiere stradale di manutenzione straordinaria commissionato dal Comune di Napoli e aggiudicato alla società cooperativa affidataria, che aveva sub-affidato la posa della pavimentazione a una società a responsabilità limitata con contratto del 23 luglio 2025. Nel corso del sopralluogo due operai dichiaravano di essere dipendenti della società ricorrente e di ricevere direttive in loco da un geometra della sub-affidataria.

Riscontrata l’assenza del POS, gli ispettori adottavano nella stessa data il verbale di primo accesso, il verbale di ispezione e prescrizione per la violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2008 e il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. La società impugnava gli atti davanti al TAR Campania, deducendo la propria estraneità al cantiere e l’inesigibilità della prescrizione. Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, accoglieva l’istanza e rimetteva gli atti al TAR per la trattazione del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare dell’Amministrazione. L’impugnazione si appunta in via principale avverso il provvedimento di sospensione, la cui natura autoritativa e immediatamente lesiva radica la giurisdizione di legittimità. Quanto ai verbali presupposti e conseguenti, il sindacato è ammissibile perché l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo prescritto ridonda direttamente sull’illegittimità del provvedimento sospensivo che su quella prescrizione si fonda.

Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento del giudice d’appello secondo cui il potere inibitorio incide sulla libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e richiede la rigorosa verifica dei presupposti (Cons. Stato, Sez. II, n. 4991 del 2023). La fede privilegiata del verbale non copre le deduzioni logiche e le qualificazioni giuridiche dei verbalizzanti sulla titolarità dei rapporti contrattuali, superabili con prova documentale contraria. Quando la revoca postuli l’adempimento di una prescrizione tecnica specifica, il destinatario deve rivestire effettivamente la qualità di datore di lavoro dell’impresa affidataria o esecutrice (Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 1048 del 2026).

La documentazione dimostra l’estraneità della ricorrente al cantiere: i lavori erano stati aggiudicati in via esclusiva all’affidataria, che aveva sub-affidato le opere di pavimentazione alla società esecutrice, senza alcun rapporto contrattuale con la ricorrente, la quale non aveva allestito né diretto lavorazioni con propri mezzi. A ciò si aggiungono le risultanze del procedimento penale: il decreto di archiviazione ha accertato che la società non aveva mai svolto attività lavorativa nel cantiere, attivando la fattispecie caducatoria dell’art. 14, comma 16, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il POS non è un documento astratto, ma il piano complementare e di dettaglio del PSC, riferito allo specifico cantiere, che l’impresa esecutrice redige sulla base del PSC fornitole dall’affidataria o dal committente e trasmette all’affidataria per la verifica di congruenza. Un’impresa estranea non ha titolo per acquisire il PSC, non conosce le interferenze dell’area, non ha facoltà di accesso ai luoghi né interlocutori contrattuali. Pretendere da essa la redazione del piano per un cantiere altrui, e subordinare a tale inesigibile adempimento la revoca della sospensione e della connessa interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione, integra violazione degli artt. 14 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Il ricorso è accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo e annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’incertezza riscontrata dagli ispettori nell’immediatezza dell’accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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