Sospensione attività per disturbo quiete e fede privilegiata dei verbali (TAR Veneto n. 2024 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività di somministrazione prevista dal regolamento comunale di polizia urbana per la reiterazione delle violazioni costituisce misura autonoma e distinta rispetto alla sanzione pecuniaria, adottata all’esito di un procedimento amministrativo retto dalla legge n. 241/1990. La qualificazione regolamentare come sanzione “accessoria” non richiama la nozione dell’art. 20 della legge n. 689/1981 e non comporta alcun rapporto di pregiudizialità con la definizione dei ricorsi avverso i verbali presupposti. L’illecito di disturbo della quiete pubblica tutela un bene giuridico distinto da quello protetto dalla legge n. 447/1995, sì che il suo accertamento prescinde dal superamento dei valori limite acustici e da rilevazioni fonometriche. I verbali di accertamento, in quanto atti pubblici, fanno piena prova dei fatti percepiti dagli agenti, salvo querela di falso non proposta.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce a Venezia un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso del 2023 la Polizia Locale elevava tre verbali per violazione dell’art. 65 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana comunale, che vieta di turbare la quiete e il riposo delle persone con musica e amplificatori sonori in determinati orari.
Dopo il primo e il secondo verbale il Comune disponeva la sospensione dell’attività per tre giorni, non impugnata. A seguito del terzo verbale avviava un nuovo procedimento e, respinte le controdeduzioni, disponeva la sospensione per quindici giorni, qualificata come seconda reiterazione nel triennio. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Veneto con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si assumeva l’illegittimità della sospensione per non essere ancora divenuti definitivi i verbali presupposti. La misura prevista dall’art. 65, comma 14, del Regolamento è autonoma e distinta rispetto alla sanzione pecuniaria dell’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000. Il termine “accessoria” non richiama la nozione dell’art. 20 della legge n. 689/1981, ma vale come “ulteriore” e presuppone un procedimento separato, con comunicazione di avvio e partecipazione dell’interessato. Il Tribunale richiama la propria continuità con la sentenza n. 1901 del 2023 e la sentenza n. 1729 del 2024, che escludono qualsiasi pregiudizialità tra i due strumenti.
Il secondo motivo è infondato. L’illecito regolamentare tutela la tranquillità pubblica a prescindere dal superamento di soglie acustiche, mentre la legge n. 447/1995 è preordinata alla salute pubblica mediante valori limite. Il Collegio richiama Cass. n. 15081 del 2003 e Cons. Stato n. 2684 del 2020, nonché la sentenza n. 1901 del 2023: nessun obbligo di indicare i valori limite o di svolgere rilevazioni fonometriche.
Anche il terzo motivo è respinto. L’accertamento si basa sulla diretta percezione degli agenti, non su strumentazione tecnica. I verbali, in quanto atti pubblici, fanno piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c., salvo querela di falso non proposta, come affermato in TAR Toscana n. 1168 del 2016. La riproduzione di musica in orario vietato e l’apertura delle porte costituiscono oggetto di percezione sensoriale, non giudizio di valore. La doglianza sull’apporto di altri esercizi resta generica.
Il quarto motivo è infondato: l’apertura delle porte era già stata verbalizzata nel verbale di sopralluogo redatto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981, sì che la nota successiva ne costituisce mera esplicitazione, non integrazione postuma della motivazione.
Il quinto motivo non è accolto. L’art. 14 della legge n. 689/1981 impone la contestazione immediata solo “quando è possibile”, ammettendo la notifica entro novanta giorni, termine rispettato. L’esigenza di ulteriori accertamenti è ragione idonea, come ritenuto nella sentenza n. 1901 del 2023. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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