È nulla per motivazione apparente la sentenza che non esamini i motivi di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 13736 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza di merito che, senza prendere in esame e scrutinare i motivi di appello, si limiti ad affermare di condividere le statuizioni del primo giudice e a ritenere l’atto impugnato sufficientemente motivato, senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito. Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia alla mancanza assoluta, all’apparenza, al contrasto irriducibile e alla perplessità della motivazione, restando esclusa la sindacabilità del semplice difetto di sufficienza. L’omessa esposizione delle ragioni della decisione integra un error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., comportando la cassazione della sentenza con rinvio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento TARI emesso dalla società di igiene urbana per le annualità dal 2007 al 2012. Il ricorso veniva respinto e il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale rigettava l’impugnazione con una motivazione sintetica, fondata sulla condivisione delle statuizioni di prime cure. Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo diversi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per l’omessa o apparente motivazione della sentenza della corte regionale.
Richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha precisato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, denunciabile solo quando l’anomalia attenga all’esistenza stessa della motivazione: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa.
La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture. Tale vizio, che configura una nullità per error in procedendo, ricorre quando il giudice ometta di esporre le ragioni della decisione e di chiarire su quali prove e argomentazioni abbia fondato il proprio convincimento.
Nel caso di specie, la corte territoriale si era limitata ad affermare di condividere “gran parte delle statuizioni del giudice di primo grado” e a ritenere l’atto “sufficientemente motivato”, senza esaminare le specifiche doglianze del contribuente e senza indicare le ragioni per cui i motivi di appello fossero infondati. La Suprema Corte ha ritenuto che tale motivazione, meramente assertiva e riferita solo complessivamente agli atti, non consentisse di comprendere l’iter logico-giuridico seguito.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.