Mobilità interregionale dei dirigenti scolastici e vincolo concorsuale di provenienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24124 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 24-quinquies del D.L. n. 248/2007, convertito nella L. n. 31/2008, nel consentire agli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici di chiedere la nomina su posti vacanti in diverso settore formativo o in altra regione, subordina tale possibilità alla condizione che la nomina avvenga nell’ambito della medesima tipologia concorsuale di provenienza, con inserimento in coda alla relativa graduatoria di destinazione. La disposizione, pur superando i limiti di settorialità e regionalità, non legittima commistioni tra graduatorie di concorsi diversi, rendendo recessivo il vincolo legislativo. In tale quadro, la disciplina applicativa dell’art. 1 della L. n. 296/2006 attribuisce priorità al completamento delle nomine del concorso ordinario, cosicché gli idonei del concorso riservato non possono essere inseriti nella graduatoria dei vincitori del concorso ordinario.
Il Fatto
Un aspirante dirigente scolastico, idoneo del concorso ordinario per la Regione Puglia, si era avvalso della facoltà di cui all’art. 24-quinquies del D.L. n. 248/2007 per l’anno scolastico 2008/2009, chiedendo la nomina nel I settore formativo della Regione Piemonte. Dopo la pubblicazione dell’elenco dei destinatari degli incarichi, che lo includeva, l’amministrazione aveva sospeso l’atto e pubblicato un nuovo elenco che lo escludeva, avendo attribuito priorità agli idonei del concorso riservato del 2006.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Bari rigettavano la domanda di accertamento del diritto alla nomina e al risarcimento delle differenze retributive. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 24-quinquies del D.L. n. 248/2007 e dell’art. 1, commi 605, lett. c), e 619, della L. n. 296/2006. Il Ministero si costituiva senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Il dato testuale dell’art. 24-quinquies del D.L. n. 248/2007, nel consentire la nomina in diverso settore o regione, richiede espressamente che ciò avvenga “nell’ambito della medesima tipologia concorsuale” e previo inserimento alla fine della relativa graduatoria.
Il giudice di merito aveva invece neutralizzato la provenienza concorsuale del candidato, ritenendo che l’aspirante dovesse soggiacere alla regola dell’inserimento in coda alla graduatoria di destinazione secondo l’ordine di punteggio. Tale ricostruzione, ad avviso della Corte, non si confronta con il vincolo legislativo della medesima tipologia concorsuale, elemento tipizzante della fattispecie legale.
La Corte ha valorizzato anche la disciplina applicativa, richiamando la nota della Direzione Generale per il personale scolastico dell’8 luglio 2008 e la C.M. n. 40/2007, che enunciano criteri di priorità e un ordine sequenziale delle operazioni di nomina. L’art. 1 della L. n. 296/2006 attribuisce poi priorità al completamento delle nomine del concorso ordinario, ai fini della nomina dei candidati della procedura riservata.
Ne consegue che nella graduatoria dei vincitori ordinari non potevano essere inclusi i “riservisti” provenienti da altre regioni, senza che rilevasse la circostanza che gli stessi avessero modificato solo la regione e non il settore. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per il riesame della domanda risarcitoria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.