Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2453 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale formatosi davanti al giudice ordinario costituisce parametro vincolante dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Qualora l’Amministrazione abbia soddisfatto solo parte della pretesa, va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., e accolta per il resto la domanda di ottemperanza. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza, non sono perciò definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia legittima l’ordine di pagamento e la nomina del commissario ad acta per la perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 761/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La decisione è passata in giudicato ed è stata notificata il 13.6.2023.

L’Amministrazione ha eseguito solo in parte il giudicato, pagando le spese legali, come risulta dalla produzione documentale del 24.5.2024 e dal decreto ministeriale del 27.2.2024, non contestata dal ricorrente. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il giudicato di cui è causa è stato in parte eseguito, avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento delle spese legali. A fronte di tale parziale adempimento va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., essendo la pretesa dell’attrice stata soddisfatta, seppure in parte.

La pretesa fatta valere per la restante parte è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..

È comunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione coattiva. Il ricorso va dunque accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, con i limiti richiamati.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro centoventi giorni e senza compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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