Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 538 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, il ricorrente deve aver previamente inoltrato all’amministrazione la richiesta di pagamento e devono essere decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale ritualmente notificato; in difetto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. I poteri del commissario si estendono al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e in funzione di economia processuale.
Il Fatto
Il ricorrente agisce davanti al TAR Calabria, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, con cui era stata riconosciuta, a titolo di equa riparazione, la somma di euro 4.900,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Il decreto, pubblicato il 06.03.2020, era stato notificato al Ministero della Giustizia in data 20.03.2020 e, in forma esecutiva, il 03.05.2022, ed era passato in giudicato per decorso dei termini.
Il ricorrente chiede altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito. Alla camera di consiglio del 13 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento della autorità di cosa giudicata del decreto azionato, attestata dalla certificazione in atti, e dalla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed è decorso il termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.
Su questo punto si concentra il ragionamento in fatto: l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, benché questo risultasse ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Di rilievo la questione delle spese. Il Collegio liquida i compensi sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e tenuto conto della semplicità e serialità della materia. Nel silenzio del codice sul punto, il Tribunale estende l’attività del commissario anche al pagamento delle spese in caso di mancata refusione nel medesimo termine di sessanta giorni.
A sostegno di tale soluzione il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive: ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza; la completa attuazione del dictum previene, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore impiego di risorse per la medesima vicenda di inadempimento; nel procedimento di espropriazione forzata, che condivide le finalità, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. pongono le spese a carico del debitore, soddisfatte in prededuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata