Ottemperanza al decreto legge Pinto e nomina commissario ad acta per spese (TAR Calabria n. 536 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto decisorio ex legge n. 89/2001, accertato il giudicato e l’inutile decorso dei sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La tutela esecutiva deve essere piena e concentrata: il Commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione non le rifonda nel medesimo termine. Tale soluzione risponde a esigenze di economia processuale e al principio del buon andamento, evitando un secondo giudizio di ottemperanza per la medesima vicenda di inadempimento. In assenza di disciplina specifica, le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine.

Il Fatto

La società ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, con il quale l’amministrazione è stata condannata al pagamento di € 3.817,23, di cui € 3.000,00 per quota capitale, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed € 817,23 per spese legali, oltre le spese successive.

La società ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed erano decorsi i sei mesi previsti. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione. La ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica poi il rispetto della condizione di procedibilità: la richiesta di pagamento è stata inviata e sono decorsi i sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies.

Il punto di maggiore interesse riguarda le spese. Nel silenzio del codice sul loro pagamento nelle sentenze di ottemperanza, il Collegio applica il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, definisce in unica battuta la res contenziosa e previene, secondo il buon andamento, ulteriori impieghi di risorse. Il Collegio richiama l’analogia con l’espropriazione forzata, dove l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne consente il soddisfacimento in prededuzione.

Le spese sono liquidate in € 552,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata refusione, al loro pagamento provvede il Commissario nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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