Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 575 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede non solo al pagamento delle somme oggetto del giudicato, ma anche alla refusione delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza. La regola deriva dal principio di pienezza e concentrazione della tutela giurisdizionale, anche esecutiva, e da ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza per l’inerzia sull’importo delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento, per ciascuno, di € 2.133,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso e spese liquidate in distrazione.
I ricorrenti avevano inoltrato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89 e dalla presentazione dell’istanza erano decorsi sei mesi. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito. Nel ricorso era stata avanzata anche la richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova, che pure le incombeva, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle ulteriori spese, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine nomina quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, darà corso al pagamento.
La questione più delicata riguarda le spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio liquida le spese a carico dell’amministrazione sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine perché non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247.
Il Tribunale stabilisce che, in caso di mancata refusione delle spese nel medesimo termine di sessanta giorni, al loro pagamento provveda il commissario ad acta. A sostegno, il Collegio invoca il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali ed esecutive, nel silenzio del codice sul punto, e ragioni di economia processuale, dirette a evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Richiama inoltre il buon andamento e il parallelo con l’espropriazione forzata, ove gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. pongono le spese a carico del debitore, soddisfatte in prededuzione con i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata