Ottemperanza ai decreti ex legge Pinto senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 611 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Una volta decorso il termine di sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e rimasta inerte l’amministrazione, il ricorso per ottemperanza è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il commissario ad acta, nominato sin d’ora, può essere incaricato anche del pagamento delle spese di lite in caso di mancata rifusione nel termine assegnato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore quale avvocato distrattario, delle spese di lite nella misura ivi indicata.

Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente aveva inviato il 17.07.2019 la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione erano decorsi sei mesi. L’amministrazione è rimasta inerte, così da indurre il deducente a proporre l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza con nomina di un Commissario ad acta. Il decreto aveva nel frattempo acquisito autorità di cosa giudicata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo delle condizioni dell’ottemperanza ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il collegio ritiene non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Il presupposto dell’azione è quindi integrato dal decorso dei sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e dal perdurante silenzio dell’amministrazione.

Accertato l’inadempimento, il gravame è dichiarato fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni.

Le spese dell’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il punto di maggiore interesse riguarda la sorte delle spese di lite in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni. Il collegio ritiene che al loro pagamento provveda il Commissario nominato. Il silenzio del codice sul punto impone di applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, prevenendo l’ulteriore ricorso a risorse dell’amministrazione. Nel procedimento di espropriazione forzata, che condivide le finalità, l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne consente il soddisfacimento con la distribuzione del ricavato, in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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