Spese di lite nel giudizio di ottemperanza eseguibili dal Commissario ad acta (TAR Calabria n. 605 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto della Corte di Appello emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, in quanto la specialità del procedimento e la natura del credito ne escludono l’applicabilità. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Il Commissario provvede altresì al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza qualora l’amministrazione soccombente non vi adempia nel termine fissato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispondergli la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali.
Il titolo aveva acquisito autorità di cosa giudicata. Il ricorrente aveva inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies L. n. 89/2001 e, decorsi sei mesi senza alcun pagamento, proponeva l’actio iudicati chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo delle condizioni dell’azione esecutiva. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato che il ricorrente aveva presentato la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e che erano decorsi sei mesi senza che l’amministrazione provvedesse, il giudice qualifica il ricorso come fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. per il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione.
Il Ministero è pertanto condannato a eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine viene nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.
Il profilo più significativo riguarda la sorte delle spese di lite in caso di mancata rifusione. Il TAR estende al Commissario il compito di provvedervi nel medesimo termine di trenta giorni. Il Collegio valorizza il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, e ragioni di economia processuale: un diverso approccio imporrebbe, davanti a una nuova inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. Soccorre il richiamo, per affinità di finalità, alla disciplina dell’espropriazione forzata, ove l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne consente il soddisfacimento con il ricavato in prededuzione.
Quanto alla liquidazione, il giudice applica i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e liquida le spese in complessivi euro 552,00 oltre accessori, con distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata