Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 542 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione che non dia prova di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale ritualmente notificatole, pur essendo decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001, è tenuta all’esecuzione delle somme liquidate nel titolo, degli interessi e delle spese. Il giudice amministrativo, accertato il diritto all’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., ordina il pagamento nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, così prevenendo un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di € 17.069,27, di cui € 16.000,00 per quota capitale, € 153,71 per interessi legali maturati dal 7.9.2020 al 30.9.2022, oltre ulteriori interessi dal 1.10.2022 all’effettivo soddisfo ed € 883,61 per spese ed onorari legali. Il difensore distrattario agisce in proprio per la parte del titolo relativa alle spese liquidate in suo favore.
I ricorrenti chiedono anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notiziato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto azionato, attestata dalla certificazione in atti. Verifica poi il rispetto della condizione di procedibilità: i ricorrenti hanno inoltrato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo notificato ritualmente. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per l’ipotesi di inutile scadenza del termine, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che agirà su istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il Collegio tiene conto della semplicità e serialità della materia.
In caso di mancata refusione delle spese dell’ottemperanza, il Commissario provvede al loro pagamento nel medesimo termine di sessanta giorni. La conclusione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama il principio del buon andamento e il modello dell’esecuzione forzata: l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne prevede la soddisfazione in prededuzione, con i privilegi degli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata