Ottemperanza al decreto equa riparazione: esecuzione e commissario ad acta (TAR Calabria n. 946 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto emesso dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, il creditore non è tenuto a notificare il titolo esecutivo né a rispettare il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla sua presentazione. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del dictum giurisdizionale. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta, i cui poteri possono essere estesi al pagamento delle spese del medesimo giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e in funzione di economia processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha agito in ottemperanza per conseguire l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001. Con quel titolo il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare, in favore del ricorrente, l’importo di € 3.300,00 oltre interessi legali dalla domanda, nonché la rifusione delle spese del procedimento, con distrazione in favore del difensore.

Il decreto, divenuto definitivo e ritualmente notificato all’Amministrazione, è rimasto ineseguito. Il creditore ha quindi presentato la richiesta di pagamento prevista dalla normativa speciale, senza ottenere alcun risultato. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. La questione arriva così davanti al giudice amministrativo per l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto e della sua regolare notificazione. Su questo presupposto verifica i requisiti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del cod. proc. amm., richiamando la disciplina dell’art. 114 cod. proc. amm..

Il passaggio centrale attiene alla cd. procedura di messa in mora. Il TAR, rivedendo il proprio precedente orientamento, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello emessi ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto il Consiglio di Stato n. 1423/2021. Il requisito temporale è invece integrato dal decorso dei sei mesi dalla presentazione dell’istanza ex art. 5-sexies, nella specie verificatosi.

Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio ribadisce che l’Amministrazione deve dimostrare di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13533/2001. Nel caso concreto tale prova manca, con la conseguenza che l’azione va accolta.

Il TAR non accoglie invece la domanda di rivalutazione monetaria, rilevando che il risarcimento riconosciuto è già parametrato all’attualità. Quanto al perimetro dell’esecuzione, l’ordine è limitato alle somme riconosciute in favore del ricorrente, con esclusione delle spese processuali distratte in favore del difensore, che non agisce in proprio in questo giudizio.

Il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, con termine di novanta giorni dall’istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine. Soprattutto, il Collegio estende i poteri del commissario al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia: a sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, il buon andamento e il modello degli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nel processo esecutivo pongono le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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