Ottemperanza al giudicato e spese liquidate dal commissario ad acta (TAR Calabria n. 876 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme dovute nel termine fissato e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. Il commissario provvede non solo al pagamento degli importi oggetto del titolo, ma anche delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali. Tale soluzione evita, in caso di ulteriore inerzia, la necessità di un secondo giudizio di ottemperanza e assicura la completa definizione della res contenziosa. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

Il ricorrente agisce innanzi al TAR Calabria, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di € 2.400,00, oltre alle spese di lite liquidate al difensore distrattario. Il titolo azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti.

Il ricorrente rappresenta di avere inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, e che dalla presentazione dell’istanza erano decorsi sei mesi senza esito. Chiede pertanto l’accoglimento dell’azione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato è definitivo e munito di autorità di cosa giudicata. Il ricorrente ha esperito la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001 ed è decorso il termine semestrale dalla presentazione dell’istanza. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova — gravante su di essa — di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato.

Su queste basi il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia. Il commissario, scaduto il termine e su istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001, dà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese del giudizio, il TAR le pone a carico dell’amministrazione resistente, liquidandole d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il Collegio estende poi l’attività del commissario anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di sessanta giorni.

A fondamento di tale scelta il TAR richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, e ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. Richiama inoltre il buon andamento dell’amministrazione e, per analogia, la disciplina dell’espropriazione forzata (artt. 95 e 510 cod. proc. civ., artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.), ove le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna alle spese liquidate in € 552,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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