Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti pecuniari (TAR Calabria n. 235 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e si cumula con gli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario ad acta. Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora il Commissario per il caso di persistente inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e, in caso di ulteriore inerzia, sono anch’esse soddisfatte dal Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Il Fatto

Due ricorrenti agiscono davanti al TAR Calabria con ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, già passato in giudicato. Il primo creditore invoca il pagamento di una somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale; il secondo, difensore distrattario, invoca il pagamento delle spese e dei compensi riconosciutigli nel medesimo provvedimento.

I ricorrenti chiedono altresì la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’azione. Il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. I ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi previsti. L’amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova — come era suo onere — di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato.

Su queste basi il ricorso è accolto e viene ordinate all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

La parte più significativa della decisione riguarda la domanda accessoria. Il Collegio afferma l’ammissibilità della condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e si fonda sul testo novellato della disposizione a opera del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto giustifica il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, e non la loro sostituzione.

Quanto alla decorrenza, la penalità è dovuta dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario. Il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, e con distrazione in favore del difensore. Il Collegio estende poi l’operatività del Commissario anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il principio di buon andamento, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il riferimento è, sul piano analogico, agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e ai privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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