Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 934 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza ai decreti di condanna emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e l’inerzia dell’amministrazione. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario è incaricato anche del pagamento delle spese di lite in caso di mancata rifusione nel termine, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispondere a ciascuno la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese di lite.
Il decreto era divenuto definitivo. I ricorrenti avevano inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte; di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto affrontato la questione preliminare della procedibilità dell’azione esecutiva. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ha ritenuto che per le ottemperanze alle decisioni della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.
Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è stato dichiarato fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero è stato pertanto condannato a eseguire il decreto della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, il quale, su istanza di parte, provvederà all’esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.
Sulle spese, il collegio ha posto a carico dell’amministrazione soccombente anche quelle dell’eventuale funzione commissariale, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La liquidazione è stata effettuata d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine, tenuto conto della semplicità e serialità della materia, con richiamo a Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016.
Il profilo di maggiore interesse riguarda i poteri del commissario in ordine alle spese di lite. Il TAR ha stabilito che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il commissario nominato. A fondamento ha posto il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, in coerenza con il buon andamento dell’amministrazione. Il collegio ha richiamato, per analogia, l’art. 95 c.p.c. e l’art. 510 c.p.c. in tema di distribuzione del ricavato, nonché i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata