Perdita di chance da illegittima esclusione dal concorso e onere della prova (Cons. Stato n. 9393 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per illegittimo esercizio dell’attività provvedimentale rientra nel genus della responsabilità extracontrattuale e richiede la prova del danno ingiusto, dell’elemento soggettivo e del nesso causale. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto, che integra il fatto illecito, attenua il rigore dell’onere della prova, gravando sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’errore scusabile. La mancata impugnazione della graduatoria finale non recide il nesso causale ex art. 1223 c.c. e art. 30, comma 3, cod. proc. amm. quando, per la sopravvenuta soppressione del posto, l’impugnazione non avrebbe evitato l’evento dannoso. La perdita della sola chance di conseguire il posto, se apprezzabile, seria e consistente, è risarcibile e si liquida in via equitativa.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a un concorso pubblico indetto da un ente assistenziale per la copertura di un posto dirigenziale a tempo indeterminato e ne veniva illegittimamente escluso dalle prove orali, come accertato dal TAR Lazio con una precedente sentenza. Proponeva quindi azione risarcitoria, in via gradata, per i danni patrimoniali e non patrimoniali e per la perdita di chance.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 4835/2023, respingeva la domanda sul rilievo della mancata impugnazione della graduatoria finale, ritenuta ostativa a qualsiasi accertamento sulla conseguibilità del bene della vita. L’interessato appella, deducendo l’erroneità di tale preclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello e ribalta l’impostazione del primo giudice. La regola invocata dal TAR — quella dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la condotta processuale contraria a buona fede e diligenza recide il nesso causale ex art. 1223 c.c. — non è pertinente al caso concreto. La sentenza che fonda la pretesa risarcitoria è stata emessa quando già non sussistevano le condizioni per la reintegrazione in forma specifica: il posto era stato coperto dal vincitore e successivamente soppresso dall’organico.
Ne deriva che nessun deficit di diligenza è imputabile all’istante: l’impugnazione della graduatoria non avrebbe in ogni caso evitato l’evento dannoso, stante la soppressione del posto sopravvenuta in corso di causa.
Passando al merito, la Corte ricostruisce il paradigma della responsabilità da fatto illecito, richiamando la giurisprudenza della Sezione IV (Sez. IV n. 653 del 2022). Il danneggiato deve provare, ex art. 2697 c.c., il danno ingiusto, la colpa o il dolo e il nesso eziologico. Quanto all’elemento soggettivo, l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa produce effetti riflessi sull’onere probatorio, facendo ricadere sull’amministrazione l’onere di allegare l’errore scusabile (Sez. VI n. 9064 del 2022); il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento (Sez. III n. 4536 del 2022), ma il rigore probatorio risulta attenuato.
Nel caso di specie tutti gli elementi risultano provati: il danno ingiusto, accertato con l’illegittimità dell’esclusione; il nesso causale, poiché la mancata inclusione nell’elenco degli ammessi ha determinato la perdita della chance; l’elemento soggettivo, non avendo l’amministrazione opposto alcun concreto elemento a sostegno dell’assenza di colpa.
Sulla quantificazione, il pregiudizio non consiste nella perdita certa di un vantaggio economico ma nella perdita della possibilità di conseguirlo, provabile in termini di chance apprezzabile, seria e consistente e liquidabile in via equitativa (Cass. civ. Sez. III n. 10885 del 2024; Cass. civ. Sez. III n. 27633 del 2023). Il danno è liquidato equitativamente in euro 15.000,00. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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