L’intimazione di pagamento è validamente motivata dal richiamo alla cartella notificata (Cass. civ. Sez. 5 n. 10631 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento, da notificarsi al contribuente ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, dovendo essere redatta in conformità al modello ministeriale approvato. Essa è pertanto sufficientemente motivata, ai fini dell’art. 7 della legge n. 212/2000, con il semplice richiamo alla cartella di pagamento in precedenza regolarmente notificata, quale atto presupposto che ha già determinato il quantum del debito. Con riguardo agli interessi maturati dopo la notificazione, la cui misura è predeterminata per legge, l’intimazione è congruamente motivata con la quantificazione dell’importo, risolvendosi il computo in un mero calcolo matematico. Ne consegue che la mancata allegazione della cartella non integra un vizio di nullità dell’intimazione per carenza di motivazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava quattro intimazioni di pagamento concernenti altrettante cartelle relative a tributi erariali. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, su appello del contribuente, ritenendo le intimazioni prive della necessaria motivazione per non essere state allegate le cartelle e per l’omessa indicazione degli interessi, accoglieva la doglianza.
L’Agenzia delle entrate – Riscossione, subentrata al concessionario originario, impugnava la sentenza con ricorso per cassazione fondato su tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione alla disciplina della motivazione dell’intimazione e degli accessori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che l’intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, redatto secondo un modello ministeriale, la cui motivazione può consistere nel mero riferimento alla cartella di pagamento notificata. Richiamando i propri precedenti, la Corte ha precisato che la mancata allegazione della cartella non determina la nullità dell’intimazione.
Ha inoltre accolto il secondo motivo, relativo alla motivazione sugli interessi e sull’aggio. Poiché la cartella aveva già indicato specificamente gli importi dovuti per tributi, sanzioni e interessi, l’intimazione successiva è congruamente motivata laddove quantifichi gli accessori maturati, la cui misura è fissata dalla legge e il cui calcolo è un’operazione matematica. L’eventuale contestazione di vizi propri delle cartelle presupposte, in quanto atti autonomamente impugnabili, non può essere fatta valere in questa sede, rendendo il terzo motivo, proposto in via subordinata, assorbito.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, condannandolo alle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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