Mutuo solutorio valido anche se utilizzato per sanare pregresse esposizioni (Cass. civ. Sez. 1 n. 17421 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutuo c.d. solutorio è valido e si perfeziona con la messa a disposizione della somma in favore del mutuatario, né rileva che essa venga utilizzata per sanare pregresse esposizioni debitorie. Il ricorso per cassazione che ripropone il giudizio sul fatto, sia pure sotto l’egida apparente di un vizio di violazione di legge, è inammissibile. È altresì inammissibile la deduzione del vizio di motivazione di cui al vecchio testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la riforma di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania aveva respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, emesso su ricorso della banca. La corte territoriale aveva ritenuto, tra l’altro, inammissibile la deduzione di nullità del contratto di finanziamento in quanto collegato a un precedente contratto privo di forma scritta, nonché inammissibili gli altri motivi di appello per aspecificità e novità.
La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, deducendo la violazione di legge e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i tre motivi, in quanto affetti dal medesimo vizio radicale di inammissibilità. I motivi, infatti, pur presentandosi formalmente come violazioni di legge, miravano tutti a riproporre il giudizio sul fatto, richiedendo alla Corte di ripercorrere l’accertamento della vicenda concreta.
Quanto al primo motivo, riguardante la nullità del contratto per difetto di forma scritta, la Corte ha rilevato che il ricorrente non si confrontava con la sentenza impugnata e non indicava specificamente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., se e quando il presupposto di fatto della nullità fosse stato allegato nel giudizio di merito. In ogni caso, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 5841/2025, secondo cui il mutuo solutorio è valido e si perfeziona con la messa a disposizione della somma, a nulla rilevando che questa venga impiegata per sanare pregresse esposizioni debitorie.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, in quanto il ricorrente non censurava specificamente la motivazione della sentenza di appello, che aveva a sua volta stigmatizzato l’aspecificità della censura proposta in secondo grado, in violazione dell’art. 342 c.p.c. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile per l’invocazione generica di una serie di disposizioni in materia di correttezza, senza una specifica censura in diritto alla sentenza impugnata, nonché per la mancata contestazione della natura nuova della domanda proposta in appello.
Infine, la deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo previgente, è stata ritenuta inammissibile, trattandosi di un vizio non più esistente dopo la riforma di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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