Danni da fauna selvatica: la riqualificazione ex art. 2052 c.c. non è domanda nuova (Cass. civ. Sez. 3 n. 11329 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I danni cagionati da fauna selvatica alla circolazione dei veicoli sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’art. 2052 c.c., con legittimazione passiva esclusiva della Regione, ferma la possibilità per quest’ultima di esercitare rivalsa verso altri enti solo mediante espressa domanda, soggetta al principio dispositivo. La scelta del giudice di merito tra l’applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2052 c.c., a fronte di una vicenda fattuale allegata e accertata immutata, non integra una domanda nuova ma attiene all’individuazione della norma applicabile, operando il principio iura novit curia, salvo che la diversa qualificazione abbia concretamente inciso in modo lesivo sulle garanzie difensive.
Il Fatto
Il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, affermando la responsabilità esclusiva della Provincia per il sinistro verificatosi sulla strada provinciale, dove un cinghiale aveva attraversato improvvisamente la carreggiata impattando il motociclo. Il giudice di primo grado, escludendo l’applicabilità dell’art. 2052 c.c., aveva fondato la decisione sull’art. 2043 c.c., mentre aveva rigettato la domanda nei confronti della Regione.
La Corte d’appello di Firenze, riformando la pronuncia, ha accolto il gravame della Provincia e, richiamato il più recente orientamento di legittimità, ha affermato la responsabilità esclusiva della Regione ai sensi dell’art. 2052 c.c., condannandola al risarcimento dei danni. La Regione ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per l’avvenuta riqualificazione della responsabilità da art. 2043 c.c. ad art. 2052 c.c. da parte del giudice di secondo grado. Sul punto, il Collegio ha richiamato il principio per cui, fermi i fatti accertati, la scelta della norma applicabile costituisce questione di diritto e non dà luogo a giudicato interno preclusivo. Tale evenienza non ricorre quando la diversa qualificazione non abbia inciso lesivamente sulle garanzie difensive, non ravvisabile in presenza di un contraddittorio pieno e di allegazioni fattuali invariate.
Il secondo motivo, concernente l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, è stato ritenuto infondato, in quanto contrario all’orientamento consolidato di legittimità. La Corte ha rammentato che i danni cagionati da fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’art. 2052 c.c., con legittimazione passiva esclusiva della Regione, richiamando le recenti pronunce nn. 2526 e 2528 del 2026 che hanno composto le precedenti disarmonie e dettato i principi regolatori della materia.
Il terzo motivo, con cui si prospettava un’asserita sostituzione processuale contra legem ai sensi dell’art. 81 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per costruzione artificiosa di una motivazione inesistente. La Corte ha precisato che la legittimazione passiva esclusiva della Regione discende direttamente dal criterio normativo dell’art. 2052 c.c., mentre la rivalsa verso altri enti richiede un’espressa domanda, non potendo essere pronunciata d’ufficio.
Il Collegio ha infine respinto le richieste di rimessione alle Sezioni Unite, non sussistendo un contrasto sincronico, e l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2052 c.c., manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale che non ha precluso l’interpretazione estensiva della norma.
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Nota della Redazione
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