Inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la valutazione delle prove operate dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 10730 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 d.P.R. n. 327/2001, il giudice deve procedere autonomamente alla determinazione del quantum dell’indennità, ma resta vincolato al principio della domanda: le allegazioni in punto di fatto incombono sul ricorrente e la loro introduzione tardiva, in sede di osservazioni alla consulenza tecnica, è inammissibile. L’indennità di occupazione di urgenza ex art. 22-bis, quinto comma, d.P.R. n. 327/2001 è dovuta per il periodo tra l’immissione in possesso e la corresponsione dell’indennità di esproprio, in percentuale sulla minore somma liquidata in sede giudiziale. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la valutazione delle prove operate dal giudice di merito.

Il Fatto

Il proprietario di terreni espropriati per la realizzazione di una variante della strada statale Aurelia proponeva opposizione alla stima, lamentando la mancata considerazione dei danni per la perdita di una cisterna, la demolizione di una strada, l’inquinamento acustico e atmosferico nonché la diminuzione del valore della porzione residua. La società espropriante proponeva domanda riconvenzionale per la determinazione dell’indennità in misura inferiore. La Corte d’appello, qualificata l’area come agricola, accoglieva la domanda riconvenzionale, rideterminando l’indennità al ribasso ed escludendo i danni ulteriori: la cisterna era già stata risarcita in un precedente giudizio definito dal Tribunale di Roma, mentre il danno da inquinamento acustico non gravava specificamente sul fondo espropriato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla collocazione della cisterna su una particella oggetto della seconda espropriazione. La Corte d’appello aveva invece espressamente considerato la presenza del manufatto, valorizzando la sentenza del Tribunale di Roma n. 18072 del 2006, che aveva liquidato il valore della demolizione dell’intera cisterna. La censura non atteneva all’omesso esame, ma alla difformità dell’apprezzamento delle prove rispetto a quello preteso dalla parte. Tale valutazione è riservata al giudice di merito, mentre la Corte di legittimità può solo controllarne la correttezza logica e giuridica (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 30878 del 2023).

Con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 327/2001 e la falsa applicazione degli artt. 112 e 702-bis c.p.c., lamentando l’esclusione dell’indennizzo per la recinzione, allegata solo in sede di osservazioni alla consulenza tecnica. La Corte d’appello non aveva qualificato il giudizio come impugnatorio, ma come giudizio sul rapporto, in cui il giudice determina autonomamente il quantum, salvi i limiti del principio della domanda. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12966/2004) chiarisce che l’improponibilità di questioni nuove opera solo per quelle che implicano una modificazione dei termini di fatto della controversia: nel caso di specie, la questione della recinzione era una circostanza di fatto introdotta tardivamente, quindi inammissibile.

Il quarto e quinto motivo riguardavano la mancata liquidazione dell’indennità di occupazione ex art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001. La Corte d’appello non aveva negato il diritto all’indennità, ma aveva escluso la rideterminazione al rialzo richiesta dal ricorrente, in quanto la stima era stata determinata al ribasso. La motivazione non era apparente, ma coerente con l’art. 50 del testo unico, che parametra l’indennità di occupazione in percentuale su quanto dovuto per l’esproprio, e quindi sulla minore somma liquidata in sede giudiziale. L’ultima censura, collegata alle precedenti sulla base di calcolo comprensiva di tutti gli indennizzi, è stata rigettata perché esattamente ciò che la Corte di merito aveva escluso, trattandosi di censure di merito inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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