Revocazione di sentenza d’appello e decorrenza del termine breve per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 7053 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante sia per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del ricorso per cassazione va accertata, oltre che con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, anche con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. L’equivalenza opera sul piano oggettivo e prescinde dalla instaurazione del giudizio di revocazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve decorrente da quella notificazione è inammissibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il suo appello avverso la sentenza di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento emessa per il recupero di Iva, Irpef e addizionali, sul presupposto della sua qualità di coobbligato quale cessionario di azienda.
La questione centrale investe il computo del termine per l’appello e, in via preliminare, la tempestività del ricorso per cassazione, contestata dal contribuente con eccezione di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia deduce, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 1, legge n. 742/1969 come novellato dall’art. 16 d.l. n. 132/2014. Sostiene che l’appello, notificato il 21 dicembre 2020 avverso una sentenza depositata il 25 maggio 2020 e non notificata, sarebbe tempestivo, dovendosi applicare il termine semestrale lungo con computo della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
La Corte non esamina il merito di tale censura, perché l’eccezione preliminare del contribuente è assorbente. Il resistente ha documentato che avverso la medesima sentenza l’Agenzia aveva proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., notificato il 6 aprile 2022.
Richiamando la giurisprudenza Cass. n. 15926 del 2024 e Cass. n. 22220 del 2019, la Corte ribadisce che la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale alla notificazione della sentenza stessa. Ne deriva che il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione decorre da quella notificazione, salvo che il giudice della revocazione, su istanza di parte, abbia sospeso il termine ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.
Nel caso concreto il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 4 luglio 2022, oltre la scadenza del termine breve decorrente dal 6 aprile 2022. Esso è dunque tardivo e l’eccezione di inammissibilità è fondata. La Corte liquida le spese in favore del difensore del contribuente dichiaratosi antistatario e rileva che, essendo la parte soccombente un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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