Ricorso inammissibile per motivi apparenti e questioni non dedotte in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 24221 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, non assolvendo i motivi la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. È parimenti inammissibile il ricorso che deduca questioni non devolute con la dovuta specificità alla cognizione del giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, con la contestata recidiva specifica e infraquinquennale.

Propone due motivi. Con il primo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di penale responsabilità. Con il secondo deduce l’omessa motivazione sul falso innocuo. La questione giunge in cassazione perché il ricorrente censura la decisione di secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte rileva che esso si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. I motivi, privi del carattere della specificità, sono soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019, Boutartour; Sez. 3, n. 44882 del 18.07.2014, Cariolo; Sez. 6, n. 20377 del 11.03.2009, Arnone.

Nel merito della censura, la Corte territoriale aveva chiarito che la sostituzione della fotografia del titolare della carta d’identità con la propria nel documento originale presupponeva il previo possesso del documento originale, ove erano stati alterati la fotografia, la data del rilascio e la firma del funzionario. La falsificazione del documento originale e la successiva esibizione della sua copia integrano la fattispecie contestata. A fronte di questa ricostruzione, non manifestamente illogica, il ricorrente oppone una propria diversa lettura dei fatti, priva di supporto probatorio affidabile.

Il secondo motivo è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La Corte richiama, quanto al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08.03.2017, Galdi; Sez. 2, n. 13826 del 17.02.2017, Bolognese; Sez. 2, n. 22362 del 19.04.2013, Di Domenica.

L’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., comunque presentati tardivamente, senza il rispetto del termine di quindici giorni anteriori all’udienza, da computarsi liberi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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