Condotta susseguente rilevante solo se aggrava l’offesa (Cass. pen. Sez. IV n. 17341 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., la condotta susseguente al reato non rileva come indice della capacità a delinquere dell’agente, ma quale criterio che può incidere sulla valutazione del grado dell’offesa al bene giuridico tutelato. Essa, pertanto, per essere valutata negativamente, deve effettivamente aggravare l’offesa, mentre sono inconferenti i comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere. Il presupposto ostativo della abitualità dei comportamenti ricorre solo quando l’autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, con esclusione di quelli estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.. La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva non costituisce un diritto dell’imputato, ma è frutto di una valutazione discrezionale del giudice ancorata ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il cui diniego va motivato senza necessità di esaminare tutti i parametri. L’impugnazione avverso la confisca di un bene alienato a terzi è inammissibile per carenza di interesse, se l’impugnante non vanti una posizione giuridica direttamente incisa dal vincolo, essendo irrilevanti gli interessi di natura civilistica relativi a rapporti economici collaterali.
Il Fatto
Con sentenza del 30/09/2025 la Corte di appello di Roma confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui all’art. 9-ter, comma 1, del Codice della strada, relativo alla partecipazione a gare clandestine di velocità con veicoli a motore. Il giudice d’appello aveva escluso il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, negando altresì la sostituzione della pena detentiva e confermando la confisca del ciclomotore condotto dall’imputato.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con tre motivi, il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la violazione dell’art. 20-bis cod. pen. in punto di mancata sostituzione della pena e la illegittimità della confisca di un bene che, nelle more, era stato alienato a un terzo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha censurato il percorso argomentativo del giudice di merito che aveva negato la particolare tenuità del fatto valorizzando un unico precedente penale per “fuga stradale” e la condotta minacciosa tenuta nei confronti degli agenti dopo il controllo. In proposito, il Collegio ha ricordato che l’abitualità dei comportamenti postula la commissione di almeno altri due reati della stessa indole, con esclusione di quelli estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., e che la condotta susseguente, per assumere rilievo negativo, deve incidere sull’offesa al bene giuridico protetto, aggravandola, e non limitarsi a manifestare la capacità a delinquere. Nella specie, la condotta di sfida verso i verbalizzanti non incideva in alcun modo sull’offesa al bene della sicurezza della circolazione stradale.
Il secondo motivo è stato invece considerato manifestamente infondato. Pur ribadendo che il diniego di sostituzione della pena richiede una motivazione ancorata ai criteri dell’art. 133 cod. pen., la Corte ha riconosciuto l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l’atteggiamento irridente e minaccioso dell’imputato e l’inadeguatezza delle mansioni sostitutive proposte ai fini rieducativi.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, la Corte ha affermato che l’interesse all’impugnazione non postula un collegamento diretto con la cosa ma esige che dall’eventuale dissequestro derivi una concreta utilità per una posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento. Nella specie, avendo l’imputato stesso dichiarato di aver alienato il bene a un terzo, gli interessi fatti valere erano meramente civilistici e non potevano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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