Liquidazione spese sotto minimi tabellari richiede motivazione rafforzata (Cons. Stato n. 9071 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che dispone la condanna alle spese è tenuto a liquidarle secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avendo riguardo alle caratteristiche, all’urgenza e al pregio dell’attività prestata, nonché al valore e alla difficoltà dell’affare. Il venir meno del vincolo legale dei minimi tariffari a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali non esime il giudice dall’obbligo di motivazione rafforzata quando si discosti in modo apprezzabile dai valori medi tabellari. Il mero richiamo al criterio di soccombenza non giustifica una liquidazione inferiore ai minimi, costituendo unico limite invalicabile l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude compensi simbolici non consoni al decoro della professione. La serialità del contenzioso non legittima la riduzione del compenso, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania. L’amministrazione era rimasta inerte oltre il termine di conclusione del procedimento. La ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna a provvedere.
Il TAR ha accolto il ricorso e liquidato le spese in 750,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La parte ricorrente, integralmente vittoriosa, ha impugnato la sentenza limitatamente al capo sulle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55/2014 per liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili (per tutte, n. 169/2025 del 13 gennaio 2025) e ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di prime cure in materia di spese, comprensiva della facoltà di compensare per giusti motivi (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2007). La questione, però, è diversa: stabilire con quali limiti e oneri motivazionali il giudice possa liquidare un importo inferiore ai parametri tabellari.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Le tariffe professionali sono state abrogate dall’art. 9, comma 1, legge n. 27/2012. La legge n. 247/2012 ha poi previsto che, in difetto di pattuizione scritta, il compenso sia liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali (art. 13, comma 6), individuati nel D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Da ciò deriva che non sussiste più il vincolo legale dei minimi inderogabili già previsto dall’art. 24 legge n. 794/1942. Tuttavia il giudice deve comunque riferirsi ai parametri del decreto ministeriale. Se si discosta in modo apprezzabile dai valori medi, è tenuto a indicare i criteri seguiti, fermo l’unico limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche.
Nel caso concreto il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza, senza argomentare una compensazione parziale né esplicitare i criteri di riduzione. La Corte esclude che la serialità del contenzioso possa giustificare il contenimento del compenso: essa semmai aggrava la responsabilità di un’amministrazione che mantiene un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione sancito dalla legge n. 241/1990. L’effetto devolutivo dell’appello consente così una nuova liquidazione equitativa, che tiene conto dell’unica questione trattata e dell’impegno richiesto al difensore. L’appello è accolto e le spese del grado sono poste a carico della soccombente, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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