Tamponamento escluso se il veicolo usciva dalla rotatoria in posizione obliqua (Cass. civ. Sez. III n. 26959 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. opera solo quando la collisione sia qualificabile come tamponamento in senso tecnico, cioè come urto di un veicolo che procede regolarmente nella propria corsia. Quando il giudice di merito accerti che il sinistro si è verificato durante una manovra di attraversamento dalla corsia interna a quella esterna di una rotatoria, compiuta in posizione obliqua e in violazione dell’art. 154 cod. strada, difetta il presupposto per invocare la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza posta a carico del conducente del veicolo proveniente da tergo. La relativa censura è inammissibile nella parte in cui pretende di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti. In tema di spese, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza; questa è configurabile, invece, in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.
Il Fatto
Il ricorrente, alla guida di un’autovettura, percorreva la corsia interna di una rotatoria quando veniva urtato da un veicolo proveniente da tergo. Conveniva davanti al Giudice di pace il conducente di quest’ultimo e la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento integrale dei danni. Resisteva la sola compagnia, per il tramite della mandataria, contestando la domanda e sostenendo l’esclusiva responsabilità dell’attore nella verificazione del sinistro.
Il Giudice di pace applicava la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. e liquidava una somma minima. Il Tribunale di Pesaro, in parziale accoglimento dell’appello, rideterminava il danno e confermava l’imputazione concorrente della responsabilità, compensando per due terzi le spese del doppio grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ. e il vizio di motivazione: il ricorrente sostiene che, accertato l’urto proveniente da tergo, il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza gravante sul conducente del veicolo tamponante, attribuendo la responsabilità esclusiva a quest’ultimo.
La Corte ritiene il motivo infondato per un rilievo preliminare di carattere fattuale. Il ricorrente muove dal presupposto che il Tribunale abbia accertato un tamponamento in senso tecnico, ma ciò non trova riscontro nella sentenza impugnata. Il giudice d’appello ha invece ricostruito il sinistro come conseguenza di una manovra di attraversamento dalla corsia interna a quella esterna della rotatoria, compiuta dal ricorrente in posizione obliqua e in violazione dell’art. 154 cod. strada.
La sentenza valorizza la posizione obliqua del veicolo alla luce della localizzazione dei danni sulla portiera posteriore destra e sul paraurti destro, dalla quale desume che l’obliquità doveva essere accentuata. Rileva che la linea di marcia del ricorrente era spostata a sinistra rispetto a quella del veicolo proveniente da tergo e che la manovra di accostamento fu repentina e non graduale. Il comportamento intempestivo viene quindi qualificato come causa colpevole concorrente dell’evento, in relazione all’obbligo gravante su chi esce da una rotatoria di effettuare il cambio di corsia senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti.
Il sinistro non è pertanto qualificato come mero tamponamento, con la conseguenza che difetta il presupposto stesso sul quale il ricorrente fonda l’invocata applicazione della giurisprudenza in materia di presunzione di colpa del conducente del veicolo tamponante.
Il secondo motivo censura la compensazione delle spese sotto il profilo della violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. La Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è invece configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Poiché l’attore aveva articolato la pretesa in via gradata, con domanda principale di responsabilità esclusiva del conducente e subordinata di responsabilità concorrente, e solo la seconda era stata accolta, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione parziale ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come confermato da Cass. n. 7588 del 2026. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2054 c.c. – Circolazione di veicoli
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese