Preavviso SIC tardivo e cancellazione delle segnalazioni precedenti alla sua ricezione (ABF Collegio di Bari n. 4566 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo di una persona fisica nei sistemi di informazione creditizia è legittima solo se sorretta dal preavviso al debitore e dalla veridicità sostanziale dell’inadempimento. Il preavviso è atto unilaterale ricettizio, soggetto agli artt. 1334 e 1335 c.c., e il termine di quindici giorni previsto dall’art. 5, comma 6, del Codice di Deontologia SIC decorre dal giorno del suo ricevimento. Grava sull’intermediario l’onere di provare la ricezione del preavviso e il momento in cui la segnalazione è divenuta visibile ai partecipanti. Il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione rende legittime soltanto le segnalazioni successive alla sua ricezione. Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati non è necessario, essendo il trattamento fondato sul legittimo interesse del partecipante. Il danno da illecito trattamento non è in re ipsa e va allegato e provato.
Il Fatto
Il ricorrente, garante di un prestito personale concesso nel 2017, lamenta di essere stato segnalato in CTC per nove rate pagate in ritardo senza aver mai ricevuto il preavviso di inserimento del proprio nominativo nelle banche dati private, in violazione dell’art. 4, comma 7, del Codice Deontologico. Contesta inoltre l’illecito trattamento dei dati personali, assumendo di aver sottoscritto una clausola contrattuale inidonea a garantire una corretta informazione preventiva, e chiede la cancellazione dalle banche dati CRIF e CTC oltre al risarcimento ai sensi dell’art. 82 GDPR.
L’intermediario si costituisce e deduce di aver inviato le comunicazioni all’indirizzo di residenza comunicato in sede di perfezionamento del rapporto, mai variato dal cliente. Riferisce di aver inviato una prima raccomandata il 28 luglio 2022, consegnata il 25 settembre 2022, contenente l’avviso di imminente registrazione nei SIC, e di aver eseguito la prima segnalazione in CTC da luglio 2022. Aggiunge che la posizione è stata classificata a sofferenza nel giugno 2024 e che il credito è stato ceduto a una SPV nel dicembre 2025. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata dell’Arbitro, e in particolare la decisione n. 3499/2012 del Collegio di Coordinamento, secondo cui le segnalazioni sono legittime al ricorrere di due presupposti: il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso e la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento. Sul piano formale, l’onere di provare la ricezione del preavviso grava sull’intermediario, pur non essendo previste forme particolari di comunicazione.
La funzione del preavviso — consentire al debitore di pagare o di segnalare errori — impone di qualificarlo come atto unilaterale ricettizio, con applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. Il Collegio precisa inoltre che l’obbligo sussiste per tutte le persone fisiche, anche non consumatori, richiamando la decisione n. 4632/2023 del Collegio di Coordinamento.
Nel caso concreto, la missiva del 28 luglio 2022, inviata il 5 agosto e consegnata il 25 settembre 2022, contiene l’avviso di registrazione nei SIC ed è indirizzata all’indirizzo corretto. Poiché la prima segnalazione in CTC risale a maggio 2022 ed è divenuta visibile da luglio 2022, il termine di quindici giorni non risulta osservato. Il Collegio accoglie quindi la richiesta di cancellazione delle segnalazioni anteriori al settembre 2022.
Le segnalazioni successive sono invece legittime, in applicazione del principio della decisione n. 4632/2023: il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione rende legittime quelle effettuate dopo la ricezione.
Le doglianze sul trattamento dei dati sono respinte. Il nuovo Codice di condotta (Provvedimento del Garante n. 163/2019) prevede all’art. 6, comma 1, che il trattamento è lecito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f), del GDPR e che non è necessario acquisire il consenso dell’interessato. La domanda risarcitoria è priva di fondamento: il danno non è in re ipsa e il ricorrente non ha allegato alcuna prova dell’an e del quantum.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.