Cessione del quinto ed estinzione anticipata: costi up front e ricalcolo penale (ABF Collegio di Roma n. 4385 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, i costi di istruttoria e le commissioni di intermediazione creditizia costituiscono costi up front e, in mancanza di una diversa previsione pattizia, sono rimborsati pro quota secondo il metodo della riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, mentre ai costi recurring si applica il criterio di proporzionalità puro. La penale di estinzione anticipata prevista dal contratto è dovuta entro le soglie di legge, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione; il suo calcolo deve però tenere conto anche degli ulteriori rimborsi dovuti per i costi non maturati, così che l’importo rimborsato in anticipo si riduce e la commissione massima applicabile diminuisce. Non sono dovute le spese legali quando la domanda ha carattere seriale.

Il Fatto

La parte ricorrente, dopo aver esperito il reclamo, si rivolge all’ABF chiedendo il rimborso di euro 932,46 per spese di istruttoria e commissione di intermediazione creditizia, a titolo di equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Chiede inoltre la restituzione della penale di estinzione addebitata, pari a euro 144,65, e il rimborso di euro 200,00 per spese legali.

L’intermediario resiste sostenendo che il finanziamento contro cessione del quinto non rientra nella direttiva 2008/48/CE e che, in ogni caso, solo i costi up front propri del finanziatore sarebbero restituibili. In via ulteriore eccepisce il difetto di legittimazione passiva per le commissioni versate a terzi e la legittimità della penale calcolata secondo legge.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 141/2010, applicabile ratione temporis per effetto dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, come modificato dal d.l. n. 104/2023. Sulla scorta dell’orientamento condiviso dai Collegi dopo la declaratoria di parziale incostituzionalità di tale norma, il rimborso segue due criteri: proporzionalità puro per i costi recurring e curva degli interessi per i costi up front.

Quanto alla qualificazione delle voci di costo, il Collegio osserva che, per la medesima fattispecie contrattuale, ha già ritenuto up front sia le spese di istruttoria sia i costi di intermediazione. Applicando la curva degli interessi su un finanziamento di 120 rate, con 50 rate scadute e 70 residue, residua un rimborso di euro 593,21. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva resta quindi assorbita dall’esito favorevole sul punto.

Sulla commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909/2020: l’equo indennizzo pattuito entro le soglie di legge è dovuto, salvo prova contraria del consumatore, e l’importo rimborsato in anticipo coincide con il capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito, secondo la decisione n. 11679/2021.

Nel caso concreto la penale applicata corrisponde all’1% di euro 14.464,92. Poiché tuttavia il capitale rimborsato va decurtato degli ulteriori rimborsi di euro 593,21, la base di calcolo scende a euro 13.871,71 e la penale massima applicabile a euro 138,71: al ricorrente spetta quindi la differenza di euro 5,94. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso nei limiti di euro 599,00, oltre interessi legali, e respinge il resto, escludendo le spese legali per la serialità della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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