Differimento pena per infermità psichica e obbligo di motivare sul rischio suicidario (Cass. pen. Sez. I n. 27430 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, la valutazione di compatibilità tra regime carcerario e condizioni del detenuto deve essere condotta in concreto, raffrontando le complessive condizioni di salute con le cure effettivamente praticabili in ambiente inframurario. Non rileva la sola astratta disponibilità dei presidi sanitari, ma la loro concreta efficacia. Il giudice di sorveglianza che, da un lato, giudichi le condizioni psichiatriche del condannato compatibili con il carcere e, dall’altro, segnali alla Direzione la necessità di una “presa in carico personalizzata” adotta una motivazione contraddittoria. È inoltre carente la motivazione che ometta di affrontare specificamente il profilo della possibile tendenza autolesiva e del rischio suicidiario, desumibile dalle risultanze acquisite.
Il Fatto
Il condannato, detenuto in espiazione di una pena di oltre diciassette anni per plurime condanne, ha presentato domanda di differimento della pena ex artt. 147 cod. pen. e art. 47-ter legge n. 354/1975, anche nella forma della detenzione domiciliare, deducendo la gravità delle proprie patologie psichiatriche.
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 05/02/2026, ha respinto la richiesta, ritenendo che le patologie fossero in stato di discreto compenso grazie alla terapia farmacologica e ai colloqui psicoterapeutici, e che difettasse il requisito della gravità. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sez. I ha accolto il ricorso. La Corte ha anzitutto richiamato il principio secondo cui lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario non si limita alle patologie che comportino un immediato pericolo di vita, ma ricomprende ogni condizione morbosa idonea a determinare un livello esistenziale degradato, al di sotto della soglia di dignità assicurata anche a chi è ristretto in carcere (Sez. 1, n. 36322 del 2015).
La valutazione va condotta in concreto, confrontando le condizioni di salute con le cure praticabili in carcere, non bastando l’astratta idoneità dei presidi, ma occorrendo verificarne l’effettiva efficacia. Il giudice di merito ha il potere-dovere di valutare la complessità del caso e stabilire se ricorrano i presupposti della concessione.
Nel caso esaminato, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto le patologie in discreto compenso, omettendo però di affrontare il profilo dell’ideazione suicidiaria. La Corte ha rilevato un primo decisivo profilo di carenza argomentativa, ricordando come la mancanza di motivazione possa consistere anche nell’omissione di singoli momenti esplicativi ineliminabili, richiamando Sez. 1, n. 22373 del 2009, nonché Sez. 1, n. 39853 del 2023 e Sez. 1, n. 16681 del 2011.
Un secondo profilo di contraddittorietà è emerso dal raffronto tra la relazione sanitaria della ASL, che raccomandava l’invio presso una struttura riabilitativa di doppia diagnosi, e la condotta del Tribunale che, pur giudicando compatibili le condizioni con il carcere, ha segnalato alla Direzione la necessità di una presa in carico personalizzata. Tale incongruenza rivela che il condannato non ha la corretta collocazione trattamentale.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia, perché delinei compiutamente, ove necessario anche con perizia, la condizione clinica del condannato, valuti il percorso trattamentale più idoneo e argomenti specificamente sul possibile pericolo suicidiario. È stata disposta l’annotazione ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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