La non contestazione prevale sulla presunzione di contitolarità del conto cointestato (Cass. civ. Sez. 2 n. 17998 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi civili introdotti dopo il 30 aprile 1995, il principio di non contestazione è vigente anche prima della codificazione dell’art. 115 c.p.c. ad opera della l. n. 69/2009, sicché il convenuto è tenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti allegati dall’attore, che si intendono ammessi ove manchi una contestazione specifica. In materia di conto corrente cointestato, la presunzione di contitolarità del credito ex art. 1298, secondo comma, c.c. opera tra i cointestatari solo per i rapporti interni e può essere superata dalla prova dell’unilaterale alimentazione del conto con denaro di uno solo di essi, prova che può essere data anche attraverso il meccanismo della non contestazione. La mancata ammissione di prove orali è censurabile in cassazione solo se il ricorrente ne riproduca il contenuto, per consentire al giudice di valutarne la rilevanza.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in una controversia tra due sorelle, eredi di una comune de cuius, aveva confermato la condanna alla restituzione di somme prelevate da conti correnti intestati o cointestati alla defunta. La Corte territoriale aveva ritenuto incontestata l’appartenenza esclusiva della provvista alla de cuius, valorizzando la genericità delle contestazioni svolte dalla convenuta in primo grado, e aveva conseguentemente escluso l’operatività della presunzione di contitolarità di cui all’art. 1298 c.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma del 2009, applicabile ratione temporis. Il Collegio ha chiarito che il principio di non contestazione, pur non essendo ancora codificato, era già operante in via interpretativa per i giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, sulla scorta dell’orientamento consolidato (Cass. Sez. U. n. 761/2002; Cass. n. 27596/2008). La ricorrente ha censurato la sentenza senza riportare integralmente la comparsa di costituzione, limitandosi a citare espressioni generiche e peraltro riferite a temi diversi, con conseguente difetto di autosufficienza del motivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’infondatezza del primo si riverbera sulla pretesa violazione dell’art. 1298 c.c. La presunzione di contitolarità nei rapporti interni tra cointestatari, infatti, presuppone che non sia dimostrata l’unilaterale alimentazione del conto con denaro della de cuius. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva accertato, sulla base della CTU e degli estratti conto, che nessuna delle figlie aveva contribuito alla costituzione del compendio, accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il motivo è stato quindi qualificato come indebito tentativo di rivalutazione del merito.
Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione di prove orali, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente non ha riprodotto in ricorso il contenuto delle prove richieste, impedendo alla Corte di apprezzarne la decisività. La censura è stata inoltre ritenuta preclusa ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di giudizio di appello conclusosi con conferma della sentenza di primo grado.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dell’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché alla doppia contribuzione unificata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1298 c.c. – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197