La conciliazione giudiziale si sostituisce alla sentenza e delimita l’oggetto del giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5701 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti, che determina, sul piano processuale, la prosecuzione del processo tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., conservando il cedente la veste di sostituto processuale dell’acquirente. La richiesta di condanna solidale, essendo la solidarietà prevista dalla legge, non integra una domanda nuova. La conciliazione giudiziale intervenuta in grado di appello si sostituisce alla sentenza impugnata, rappresentando il nuovo assetto di interessi tra le parti: la verifica di un pregresso giudicato deve quindi essere compiuta avendo riguardo al contenuto del verbale di conciliazione e non alle domande originariamente azionate. In tema di abusivo frazionamento del credito, la domanda separatamente proposta è improponibile solo ove manchi un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, da valutarsi con riguardo all’identità dei fatti costitutivi al momento della proposizione delle domande.
Il Fatto
Una lavoratrice, inquadrata come redattore, adiva il Tribunale di Milano per ottenere la condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento di un superminimo aziendale e di un assegno ad personam previsti da accordi aziendali. Il rapporto era stato nel frattempo trasferito ad altra società ex art. 2112 cod. civ., nei cui confronti la domanda era stata estesa previa autorizzazione alla chiamata in causa.
Il Tribunale dichiarava le domande improponibili per intervenuto giudicato, avendo le parti già concluso un precedente contenzioso con sentenza e successivo verbale di conciliazione. La Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza, accoglieva invece la domanda e condannava entrambe le società in solido al pagamento della somma di euro 51.956,16 oltre accessori. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambe le società, con cinque e sette motivi rispettivamente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo concernente la dedotta novità della domanda di condanna solidale proposta in appello, rilevando che la successione a titolo particolare nel rapporto determina la prosecuzione del processo tra le parti originarie ex art. 111 cod. proc. civ., con il cedente che conserva la legittimazione quale sostituto processuale dell’acquirente, e che la solidarietà ex art. 2112 cod. civ. è prevista dalla legge, sicché la sua richiesta non può costituire una domanda nuova.
Quanto alla mancata sospensione del giudizio per la pendenza di altra controversia sulla validità della cessione, la Corte ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., richiedendosi un’obiettiva pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non una mera pregiudizialità logica, dovendosi presumere il negozio traslativo valido ed efficace nelle more della decisione.
La Corte ha invece accolto il motivo relativo alla violazione dell’art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere verificato l’esistenza del giudicato con riguardo alle domande azionate nei precedenti giudizi, anziché al contenuto del verbale di conciliazione giudiziale stipulato nel 2016. La conciliazione giudiziale, intervenuta nel giudizio di gravame, si sostituisce alla pronuncia impugnata e rappresenta il nuovo assetto di interessi tra le parti: è pertanto in relazione ad essa, previo accertamento del suo carattere novativo, che andavano valutati gli effetti preclusivi rispetto alle domande del presente giudizio.
Con riguardo all’eccezione di abusivo frazionamento del credito, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 7299/2025, secondo cui la domanda separatamente proposta è improponibile solo quando manchi un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, da valutarsi con riguardo all’identità dei fatti costitutivi al momento della proposizione delle domande. Nella specie, correttamente la Corte territoriale aveva escluso il frazionamento, essendo diversi i fatti costitutivi e già definiti i precedenti giudizi. La Corte ha infine cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, restando assorbiti i motivi subordinati.
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Nota della Redazione
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