Il trasferimento di ramo d’azienda richiede l’autonomia funzionale preesistente alla cessione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5705 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda disciplinato dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276/2003, l’autonomia funzionale del ramo ceduto rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e deve sussistere già al momento dello scorporo. Tale requisito va letto in reciproca integrazione con quello della preesistenza dell’entità ceduta, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE implica che l’autonomia dell’entità debba preesistere al trasferimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso di alcuni lavoratori, dichiarava la nullità del trasferimento di ramo d’azienda intercorso tra una società (già Nexi Payments) e un’altra società, condannando la cedente al ripristino del rapporto di lavoro con i dipendenti. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva le domande dei lavoratori, ritenendo che il requisito della preesistenza del ramo fosse stato eliminato dalla riforma del 2003 e che l’attività trasferita fosse comunque funzionalmente autonoma e valutabile al momento della cessione. Avverso tale sentenza i lavoratori proponevano ricorso per cassazione, mentre la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, censurando la sentenza impugnata per erronea ricognizione della fattispecie astratta dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda, in quanto la Corte territoriale aveva omesso di valutare il requisito della preesistenza dell’entità ceduta. I giudici di legittimità hanno richiamato un orientamento consolidato, ribadito da ultimo con Cass. n. 18947/2025, secondo cui l’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Corte ha inoltre sottolineato la vocazione di stabilità delle interpretazioni nomofilattiche della Cassazione, evidenziando come mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati siano ammissibili solo se giustificati da gravi ragioni, non ravvisabili nella specie. L’erronea ricognizione degli elementi costitutivi della fattispecie dell’art. 2112 c.c. ha inficiato integralmente l’accertamento della Corte territoriale, la quale aveva valutato l’autonomia funzionale con riferimento esplicito “al momento della cessione”, con manifesta indifferenza circa il requisito della preesistenza.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la società deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa la carenza di interesse ad agire dei lavoratori, i quali avevano proposto un’altra causa per la costituzione di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto. La Cassazione ha rigettato l’assunto, affermando che la proposizione di altra causa con altri soggetti e con diverso oggetto non fa venir meno l’interesse a una statuizione nel giudizio sulla contestata cessione del ramo d’azienda, richiamando la giurisprudenza costante in materia.
In conclusione, la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri, e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, cui ha demandato anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
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Nota della Redazione
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